Chi paga l'imposta registro locazione per le annualità successive?

Cleopatra Greco
2025-07-26 02:00:43
Numero di risposte
: 15
Se si sceglie di versare l’imposta di anno in anno è necessario provvedere spontaneamente al versamento per l’annualità successiva entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Il versamento può essere effettuato utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione.
Cedolare secca Se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro per l’annualità successiva non è dovuta.
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata o modificata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.

Marianna Greco
2025-07-25 20:51:26
Numero di risposte
: 11
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto o versare l’imposta anno per anno.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità si deve versare l’imposta anno per anno.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.

Omar Verdi
2025-07-25 20:34:41
Numero di risposte
: 9
Per le annualità successive, l’imposta di registro è divisa equamente tra conduttore e locatore, come per la registrazione iniziale.
L’imposta di registro sui contratti di locazione deve essere corrisposta da entrambe le parti, ossia dal conduttore e dal locatore.
Tuttavia, è possibile che il pagamento sia a carico esclusivo del locatore, ma non è valido se previsto solo a carico del conduttore.
Il codice tributo per le annualità successive differisce da quello utilizzato per la prima registrazione.
Tuttavia, il codice 1501 è utilizzabile per il pagamento per tutte le annualità successive, sia per locazioni abitative che commerciali.
L’importo varia a seconda della tipologia di immobile e della durata del contratto.
Generalmente, l’aliquota è calcolata sulla base del canone annuo concordato tra le parti.
Locazioni brevi o stagionali: per contratti inferiori a 30 giorni, non è richiesta la registrazione e quindi non è dovuta l’imposta.
I codici tributo principali che dovresti conoscere:
1500: per la prima registrazione del contratto di locazione.
1501: per le annualità successive.
1502: imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
1503: imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione.
1504: imposta di registro per la proroga del contratto di locazione.
1505: imposta di bollo.
1506: tributi speciali e compensi.
1507: sanzioni per tardiva registrazione iniziale.
1508: interessi per tardiva registrazione iniziale.
1509: sanzioni per tardivo pagamento delle annualità e adempimenti successivi.
1510: interessi per tardivo pagamento delle annualità e adempimenti successivi.

Danuta Greco
2025-07-25 20:14:28
Numero di risposte
: 13
Nel caso dei contratti ordinari, sia a canone libero che agevolato, locatore e conduttore dovranno, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto corrispondere l'imposta di registro del 2% sul canone annuale.
A differenza della prima registrazione e della proroga, l'imposta da versare è pari al 2% qualunque sia il suo ammontare, senza essere ragguagliato all'imposta minima.
Locatore e conduttore sono tenuti al versamento dell'imposta di registro per le annualità successive.
In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni l'imposta di registro sarà maggiorata.
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