Cosa fare se il locatore non ripara?
Germano Riva
2025-11-21 21:04:02
Numero di risposte
: 23
Ripristino di condizioni abitative di livello adeguato, risarcimento economico.
Natura in questo caso è domandarsi se, tra i diritti dell’inquilino in caso di omessa riparazione di un danno da parte del locatore, ci sia la possibilità di recedere dal contratto d’affitto.
Nei frangenti in cui il proprietario dell’immobile non rispetta gli obblighi previsti al contratto stesso, tra cui il mantenimento di uno stato locativo ottimale dell’immobile, il locatario ha la facoltà di recedere.
In poche parole, i danni devono essere talmente importanti da rendere impossibile la permanenza nell’immobile.
Il locatario, con il preavviso di sei mesi previsto dalla legge, avrebbe diritto a recedere dal contratto per giusta causa.
Tra i diritti dell’inquilino in caso di omessa riparazione, rientra, però, la possibilità di rivolgersi direttamente all’amministrazione condominiale.
Nodale è sottolineare che, nei frangenti in cui si ha a che fare con una situazione di mancato godimento del bene locato, tra i diritti dell’inquilino in caso di omessa riparazione rientra la possibilità di rivolgersi all’autorità competente per richiedere la riduzione del canone.
Asia Fontana
2025-11-14 06:23:22
Numero di risposte
: 26
Se il proprietario non provvede a riparare le infiltrazioni l’inquilino non può smettere di pagare il canone, a meno che l’immobile non sia diventato completamente inutilizzabile, costringendo il conduttore ad abbandonarlo.
Se il proprietario non provvede a riparare le infiltrazioni l’inquilino può recedere dal contratto.
Se le infiltrazioni sono gravi ma non così tanto da pregiudicare il completo godimento dell’immobile, l’inguilino può ridurre il canone di locazione in maniera proporzionale al disagio patito.
L’inquilino può anticipare le spese di riparazione che sarebbero toccate al proprietario solo se sono urgenti, cioè se non è possibile attendere l’intervento del locatore: al ricorrere di questa circostanza, il conduttore ha diritto al rimborso del costo sostenuto.
Ubaldo Ferrara
2025-11-05 10:54:10
Numero di risposte
: 25
In caso di urgenza, l’inquilino può eseguire direttamente i lavori , comunicando al locatore il problema e la relativa urgenza.
La comunicazione deve essere tempestiva per dimostrare l’urgenza della questione, ma se il proprietario è già a conoscenza della situazione si può procedere anche senza.
L’urgenza deve essere comprovata dall’inquilino tramite testimoni oppure attestazione fotografica.
Una volta finito i lavori il conduttore ha diritto di chiedere al proprietario il rimborso completo delle spese.
Se i problemi sono critici e rendono l’immobile inagibile, il conduttore ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del locatore, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
L’inquilino ha diritto a rivolgersi al tribunale per ottenere la condanna del proprietario ad eseguire i lavori oltre al risarcimento del danno.
Mirella Martino
2025-11-05 10:53:23
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: 20
Richiesta formale di intervento: è consigliabile inviare una comunicazione scritta chiedendo l’esecuzione delle riparazioni.
Esecuzione diretta delle riparazioni e richiesta di rimborso: se l’intervento è urgente e necessario per l’abitabilità dell’immobile, l’inquilino può eseguirlo a proprie spese e poi richiedere il rimborso al locatore.
Riduzione o sospensione del canone: in alcuni casi, quando il danno riduce significativamente il godimento dell’immobile, è possibile richiedere una riduzione dell’affitto proporzionata al disagio subito.
Azione giudiziaria: se il locatore non adempie ai propri obblighi, l’inquilino può rivolgersi al giudice per ottenere un’ingiunzione che imponga l’esecuzione dei lavori o un risarcimento per i danni subiti.
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 11353/2014: ha ribadito che le riparazioni degli impianti interni all’immobile sono di competenza del locatore e, in caso di omissione, l’inquilino ha diritto al risarcimento del danno subito.
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 16136/2010: ha stabilito che l’inquilino può anticipare le spese per le riparazioni urgenti, purché dia comunicazione al locatore e successivamente richieda il rimborso.
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 25899/2013: ha chiarito che l’inquilino non può compensare autonomamente le spese sostenute con il canone di locazione, ma deve agire in via giudiziale per ottenere il rimborso.
Damiano Guerra
2025-11-05 09:09:24
Numero di risposte
: 23
Se si verifica un problema che richiede un intervento immediato, l’inquilino deve avvisare subito il proprietario, preferibilmente con una comunicazione scritta.
Attendere un tempo ragionevole per l’intervento.
Se il proprietario non risponde e l’intervento è urgente, l’inquilino può anticipare le spese e poi chiederne il rimborso, purché conservi tutte le prove del guasto e delle riparazioni effettuate.
Se il proprietario si rifiuta di effettuare lavori essenziali, è possibile inviare una diffida formale, tramite un legale, per sollecitare l’intervento.
Chiedere un risarcimento danni, se il mancato intervento ha causato disagi all’inquilino.
Ricorrere al giudice, per ottenere l’esecuzione forzata dei lavori o la risoluzione del contratto.
Kai Sala
2025-11-05 08:29:23
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: 25
L’inquilino deve comunicare, se necessario a mezzo raccomandata, al locatore la necessità dei lavori che spettano a quest’ultimo, se nonostante il sollecito il proprietario non fa le riparazioni, il conduttore ha due soluzioni possibili:
Rivolgersi al giudice perché imponga al proprietario le riparazioni e stabilisca l’eventuale indennizzo a favore dell’inquilino per il danno patito;
Se il rifiuto del proprietario a fare le riparazioni crea un problema di incolumità per la salute dell’inquilino o della sua famiglia o di agibilità dei locali, è il caso ad esempio di presenza estesa di muffa sulle pareti o dell’impianto elettrico non a norma, il conduttore può recedere dal contratto senza necessità di preavviso.
In ogni caso l’inquilino non può ridurre o compensare di sua iniziativa il canone per il danno patito, salvo che non sia espressamente previsto dal contratto.
La legge stabilisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
L’art. 1577 del codice civile dispone che qualora l’immobile locato necessità di riparazioni che non spettano all’inquilino, quest’ultimo è tenuto ad avvisare il proprietario di casa perché intervenga.
Nel caso di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo poi chiedere il rimborso, ma deve comunque informare tempestivamente il locatore.
Moreno Donati
2025-11-05 08:25:05
Numero di risposte
: 21
Se il locatore non interviene nonostante la richiesta, il conduttore ha diverse opzioni legali da poter fare nei confronti del proprietario.
Il conduttore può rivolgersi al tribunale per ottenere una condanna del locatore ad eseguire i lavori e a risarcire eventuali danni.
Chiedere la risoluzione del contratto: se i guasti sono gravi e rendono l'immobile inabitabile, l'inquilino può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al risarcimento dei danni.
Effettuare i lavori urgenti direttamente: se i lavori sono urgenti, l'inquilino può eseguirli direttamente, previa comunicazione immediata al locatore, e richiedere il rimborso delle spese sostenute.
L'inquilino ha il diritto di eseguire direttamente le riparazioni urgenti, ma deve informare immediatamente il locatore.
L'urgenza dei lavori deve essere comprovata dall'inquilino, ad esempio tramite documentazione fotografica o testimonianze.
L'inquilino può denunciarlo per inadempimento contrattuale.
La denuncia può essere presentata presso il tribunale competente, dove l'inquilino può chiedere l'adempimento degli obblighi da parte del locatore, il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato intervento e la risoluzione del contratto di locazione in caso di gravi inadempimenti.
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