Il giorno stesso dell’incidente viene calcolato come giornata intera di lavoro, indipendentemente dall’orario in cui si è verificato l’infortunio, e viene dunque retribuito al 100%.
I primi 3 giorni di infortunio, chiamati periodo di carenza, sono a carico del datore di lavoro.
Successivamente, dal 4° giorno di assenza lavorativa e per l’intero periodo in cui questa si protrae, è l’INAIL a erogare la prestazione al lavoratore infortunato, secondo i seguenti parametri:
Dal 4° al 90° giorno di infortunio, con un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera
Dal 91°giorno fino alla chiusura dell’infortunio, con un’indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera
L’infortunio sul lavoro è indennizzabile dall’INAIL senza alcun limite di durata, ovvero l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro.
L’INAIL paga o rimborsa tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e le terapie riabilitative sostenute dal lavoratore a seguito di un infortunio purché preventivamente prescritte o autorizzate dall’INAIL stesso.