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Quando sei in infortunio ti possono licenziare?

Agostino Rossi
Agostino Rossi
2025-08-26 21:25:23
Numero di risposte : 23
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Il lavoratore ha diritto ad una convalescenza serena. La Cassazione ha ribadito che il licenziamento durante l’infortunio è legittimo solo se il datore di lavoro dimostra che le attività svolte sono incompatibili con la guarigione. La semplice presunzione non basta. Il principio chiave è la buona fede: se le tue azioni non dovessero compromettere la guarigione e non vanno a violare precise indicazioni mediche, il licenziamento sarebbe illegittimo. Le prove ottenute con modalità illecite non sono valide in tribunale. La recente sentenza della Cassazione è un passo avanti nella tutela dei lavoratori. Se sei in convalescenza per infortunio, hai il diritto di recuperare senza vivere nella costante paura di perdere il lavoro.
Luca Riva
Luca Riva
2025-08-22 00:59:41
Numero di risposte : 19
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Durante il periodo di comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa dell'assenza per infortunio. Se ciò avviene, il licenziamento è considerato illegittimo e può essere impugnato davanti al giudice del lavoro. Attenzione però: deve avvenire "a causa" dell'assenza da infortunio; questo significa che lo può fare per altre, valide, motivazioni, anch'esse determinate dalla legge e dal CCNL di riferimento. Una volta scaduto il periodo di comporto, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere con il licenziamento se il lavoratore non è ancora in grado di riprendere l'attività lavorativa. Tuttavia, il datore di lavoro deve rispettare determinate procedure e motivazioni valide. Esistono alcune eccezioni e casi particolari in cui il licenziamento può avvenire anche durante l'infortunio, ad esempio: Giusta causa: comportamenti gravi del lavoratore che giustificano il licenziamento in tronco. Motivi economici: licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, legati a ragioni economiche, tecniche, organizzative o produttive.
Enrica Donati
Enrica Donati
2025-08-15 09:48:07
Numero di risposte : 16
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2018, n. 17514, confermando un orientamento consolidato ha affermato che lo svolgimento da parte del lavoratore, durante l’assenza dal lavoro per malattia e infortunio, di attività incompatibili con la condizione o tali da ritardare la guarigione giustifica il licenziamento disciplinare del dipendente coinvolto. Rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.
Valentina Montanari
Valentina Montanari
2025-08-03 05:15:28
Numero di risposte : 16
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È molto importante fare attenzione a non superare il limite di assenze per malattia o infortunio poiché si potrebbe rischiare il licenziamento. Il nostro ordinamento afferma il diritto del lavoratore a conservare il proprio posto di lavoro anche in caso di assenze dovute a malattia o infortuni. Questo diritto, però, presenta un limite che rinveniamo nell'art. 2110 del c.c. il quale, al secondo comma, stabilisce che, se il lavoratore supera il periodo di "comporto", il datore di lavoro può recedere dal contratto in base all'art. 2118 del c.c.. Quindi ci sono dei casi in cui il lavoratore può essere legittimamente licenziato anche se la sua assenza dipende da una malattia o da un infortunio. Abbiamo visto che il periodo di comporto ha una durata massima di 180 giorni, oltre i quali al lavoratore non spetterà alcuna indennità o retribuzione sostitutiva e potrebbe essere irrogato il licenziamento. In merito alle assenze dovute a infortuni sul lavoro, la Cassazione ha stabilito che si vada ad applicare lo stesso periodo di comporto previsto per le assenze dovute a malattia, quindi 180 giorni. Dalla giurisprudenza della Suprema Corte ricaviamo che anche in caso di infortunio sul lavoro si può essere destinatari di licenziamento. L’unica eccezione si ha quando l’infortunio sia dovuto a responsabilità del datore di lavoro, caso in cui l'infortunio non viene considerato nel periodo di comporto.
Andrea Longo
Andrea Longo
2025-07-26 22:55:43
Numero di risposte : 19
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Di norma, il lavoratore conserva il diritto al posto di lavoro durante la malattia: però, se le assenze superano un certo numero di giorni, non solo cessa l'erogazione dell'indennità, ma il datore di lavoro può procedere con il licenziamento. L'indennità di malattia si interrompe decorsi 180 giorni nell'arco di un anno. Pertanto, il lavoratore ha diritto a 6 mesi all’anno di indennizzo; decorso tale termine, lo stesso non potrà più beneficiare di alcun sostegno economico. Relativamente, invece, al periodo di conservazione del posto di lavoro, anche noto come periodo di comporto, è anch'esso determinato dai contratti collettivi e, generalmente, coincide con il limite di 180 giorni nell’arco di un anno previsto per le indennità INPS: esso vale sia per le assenze continuative che per quelle frammentate. Tuttavia, il periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro è simile a quello della malattia, come confermato anche dalla Corte di Cassazione. Pertanto, se le assenze per infortunio o malattia superano i 180 giorni, il datore di lavoro può legittimamente risolvere il contratto, a meno che l'infortunio non sia stato causato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte del medesimo datore di lavoro: in questo caso, infatti, l’infortunio non è conteggiato nel periodo di comporto.