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Quali sono le sanzioni che possono incorrere in caso di infortunio sul lavoro?

Deborah Greco
Deborah Greco
2025-07-27 02:42:53
Numero di risposte : 15
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Le sanzioni che possono incorrere in caso di infortunio sul lavoro costituiscono reati di condotta, l’art.451 del Codice penale comprende anche l’evento. Uno dei motivi di ricorso ha invocato la sussistenza del concorso tra reato previsto dall’articolo 451 del Codice penale e le contravvenzioni previste dagli articoli 290 e 46, comma 2 del Dlgs 81/2008, già definite in via amministrativa, con conseguente contrasto con il divieto di bis in idem, essendo il disvalore dei fatti omogeneo. La mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto, riguardante un infortunio sul lavoro, per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra sempre e necessariamente una violazione del ne bis in idem. Negli altri casi, come quello in esame, tali obblighi gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo regolare delega.
Lisa Marini
Lisa Marini
2025-07-27 02:37:24
Numero di risposte : 17
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A norma dell’art. 590, 3° comma del Codice Penale, il soggetto responsabile di aver cagionato colposamente ad altri una lesione personale, avendo violato le norme poste a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro, viene punito con reclusione da 3 mesi a 1 anno o con multa da 500,00 a 2.000,00 euro se le lesioni sono state gravi, ovvero da reclusione da 1 a 3 anni se le lesioni sono state gravissime. In caso di morte del lavoratore, l’art. 589, 2°comma prevede la reclusione da 2 a 7 anni per il soggetto responsabile di averla colposamente provocata con la violazione delle suddette norme. Le violazioni delle previsioni del Decreto Legislativo n°81/08 non siano sanzionate con reclusione e multe, bensì con arresto e/o ammende. L’avv. Laura Panciroli chiarisce quindi che la speciale procedura estintiva in sede amministrativa è applicabile alle sole contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Vi si prevede che l’organo di vigilanza, allo scopo di eliminare una contravvenzione accertata, impartisca le prescrizioni ritenute più idonee, fissi un termine per la regolarizzazione, decorso il quale verifichi se la violazione sia stata eliminata e, in caso positivo, ammetta il contravventore a pagare – in sede amministrativa – una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita. Il pagamento estinguerà la contravvenzione ed il pubblico Ministero ne chiederà l’archiviazione.
Sasha Caputo
Sasha Caputo
2025-07-27 01:43:48
Numero di risposte : 11
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In caso di infortunio sul lavoro, un'azienda può incorrere in sanzioni civili e penali, ma non solo. Generalmente il responsabile in caso di infortunio sul lavoro è il datore di lavoro. Nel caso in cui in azienda sia presente un RSPP o un HSE anche loro, in quanto incaricati alla sicurezza aziendale, saranno soggetti alle sanzioni. Nel caso qualora poi si dovesse accertare un inadempimento da parte del datore di lavoro, o dalle figure da lui incaricate come l’RSSP, l’HSE e che hanno portato all’infortunio sul lavoro, in questo caso ci sono sanzioni sia civili che penali, sia per il datore di lavoro che per le figure da lui incaricate.
Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-07-26 21:17:31
Numero di risposte : 16
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Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso. Il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l'accadimento di tali eventi all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato art. 56, viene aperta solo ad iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL. Le modifiche apportate dall'art. 32 del D.lgs. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmetta telematicamente - mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) - ai soggetti di cui all'art. 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.