Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un infortunio sportivo?

Demis Amato
2025-08-16 05:22:44
Numero di risposte
: 12
La responsabilità del gestore è limitata alle condotte espressamente previste dalla legge o dalle federazioni sportive. Esiste, in particolare, una norma generale, quella dell’articolo 2051 del codice civile, che impone una responsabilità oggettiva in capo al proprietario/custode di cose. «Responsabilità oggettiva» significa che l’obbligo di risarcimento sussiste a prescindere dall’eventuale colpa o malafede, ma per il semplice legame che c’è tra la cosa e il titolare del bene o colui che ne ha la materiale disponibilità. Tutte le volte in cui un oggetto, per la sua pericolosità intrinseca, genera un danno ad altri, il custode deve risarcire il danno alla vittima.
È importante considerare che il diritto al risarcimento per le vittime di incidenti all’interno di impianti sportivi non sussiste sempre ma solo quando l’infortunio è determinato da “cose” potenzialmente lesive perché costituiscono un’insidia o un trabocchetto.
Oltre all’articolo 2051 del codice civile, che abbiamo appena analizzato, esistono però normative specifiche per ciascun impianto sportivo che il gestore deve rispettare se vuole evitare la responsabilità.
Secondo la giurisprudenza, il dovere del gestore si limita alla vigilanza sul rispetto delle regole interne dell’impianto e delle normative speciali o dei regolamenti delle federazioni sportive.
La Corte ha concluso che il gestore era tenuto a seguire la disciplina delle federazioni sportive senza essere obbligato a comportamenti che superassero le previsioni regolamentari.

Gennaro Romano
2025-08-07 12:27:35
Numero di risposte
: 20
Ai fini del risarcimento, quando si riscontra una colpa grave a carico dell’atleta, egli verrà considerato responsabile, civilmente e penalmente, e obbligato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e biologici che il suo atto ha causato al soggetto danneggiato. Saranno considerati responsabili delle lesioni procurate e di illecito sportivo tutti gli atleti che individuano l’attività sportiva come un pretesto per recare volontariamente un danno all’avversario. Negli sport di contatto o violenti è necessario effettuare una distinzione tra comportamento colposo e doloso. Quindi sintetizzando, quando l’atleta segue le regole di gioco e contestualmente non supera il rischio consentito, non si può parlare di illecito. Si parla di dolo quando l’atto violento non è contemplato dal regolamento dello sport praticato e si incorre quindi nel reato di lesioni dolose. Si ha invece condotta colposa, quando il comportamento, seppur violento e vietato dal regolamento, rientra comunque in un contesto agonistico, riconducibile allo sport in questione. Quindi, nel caso in cui l’atleta agisca con dolo o colpa grave, sarà civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un infortunio sportivo.

Cinzia D'angelo
2025-07-27 09:14:56
Numero di risposte
: 26
Il danno da infortunio sportivo può dipendere dalla condotta di diversi soggetti che vanno dall’atleta antagonista, all’istruttore a chi gestisce un impianto sportivo. Ciascun soggetto, anche in concorso tra loro, risponderà a vario titolo (contrattuale o extracontrattuale) della richiesta risarcitoria.
L’atleta antagonista sarà chiamato a risarcire il danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ove le lesioni patite derivino da sua condotta dolosa/gravemente colposa.
L’istruttore potrà essere chiamato a risarcire il danno occorso al proprio allievo, ove: lo abbia sottoposto ad attività fisiche inadatte al suo grado di preparazione atletica; sia venuto meno al dovere di vigilanza sullo stesso gravante, lasciando incostudito l’allievo – specie se in tenera età o inesperto;
La conseguente richiesta risarcitoria potrà essere avanzata: a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), facendo valere l’inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza, che gravano sull’istruttore sportivo in virtù del contratto concluso con l’allievo al momento dell’iscrizione al corso/pagamento della lezione.
Sarà il gestore/proprietario degli stessi a risponderne a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Difatti, gli stessi sono custodi gravati dell’obbligo di adottare tutte le opportune misure di manutenzione ordinaria e straordinaria idonee a far sì che chi adopera le strutture/impianti messi a disposizione possa farlo in condizione di sicurezza (art. 2051 c.c.).

Vania Cattaneo
2025-07-27 06:05:11
Numero di risposte
: 20
Chi subisce un infortunio sportivo ha diritto a un risarcimento economico che “ristori” l’incidente. Per poter chiedere e ottenere un risarcimento danni in caso di infortunio avuto nel corso di un’attività sportiva, occorre che si verifichino determinate circostanze: che l’infortunio sia stato causato da un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno. Un esempio: se durante una partita di calcetto ci si infortuna a causa della specifica volontà di ledere di un otro atleta, chi ha tenuto il comportamento violento sarà tenuto al pagamento di un indennizzo. Il secondo caso riguarda invece i gestori delle strutture sportive in cui si verifica l’incidente. Se l’infortunio è ad esempio provocato da strumenti difettosi della palestra, da condizioni scarsamente sicure di una pista da sci o da pattinaggio, oppure da un campo di gioco particolarmente insidioso per via di un’inefficiente manutenzione, allora il gestore diventa responsabile dell’accaduto e l’infortunato può avanzare una richiesta di risarcimento. Anche in caso di infortuni a studenti durante l’ora di educazione fisica a scuola, la responsabilità dell’istituto scolastico o degli altri studenti coinvolti non è da considerarsi automatica. Perché si possa avanzare una richiesta di risarcimento valgono gli stessi principi già espressi: l’infortunio deve essere causato da un comportamento illecito di un altro studente; la scuola non ha adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza degli alunni.
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