Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un infortunio sportivo?

Cinzia D'angelo
2025-07-27 09:14:56
Numero di risposte
: 17
Il danno da infortunio sportivo può dipendere dalla condotta di diversi soggetti che vanno dall’atleta antagonista, all’istruttore a chi gestisce un impianto sportivo. Ciascun soggetto, anche in concorso tra loro, risponderà a vario titolo (contrattuale o extracontrattuale) della richiesta risarcitoria.
L’atleta antagonista sarà chiamato a risarcire il danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ove le lesioni patite derivino da sua condotta dolosa/gravemente colposa.
L’istruttore potrà essere chiamato a risarcire il danno occorso al proprio allievo, ove: lo abbia sottoposto ad attività fisiche inadatte al suo grado di preparazione atletica; sia venuto meno al dovere di vigilanza sullo stesso gravante, lasciando incostudito l’allievo – specie se in tenera età o inesperto;
La conseguente richiesta risarcitoria potrà essere avanzata: a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), facendo valere l’inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza, che gravano sull’istruttore sportivo in virtù del contratto concluso con l’allievo al momento dell’iscrizione al corso/pagamento della lezione.
Sarà il gestore/proprietario degli stessi a risponderne a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Difatti, gli stessi sono custodi gravati dell’obbligo di adottare tutte le opportune misure di manutenzione ordinaria e straordinaria idonee a far sì che chi adopera le strutture/impianti messi a disposizione possa farlo in condizione di sicurezza (art. 2051 c.c.).

Vania Cattaneo
2025-07-27 06:05:11
Numero di risposte
: 16
Chi subisce un infortunio sportivo ha diritto a un risarcimento economico che “ristori” l’incidente. Per poter chiedere e ottenere un risarcimento danni in caso di infortunio avuto nel corso di un’attività sportiva, occorre che si verifichino determinate circostanze: che l’infortunio sia stato causato da un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno. Un esempio: se durante una partita di calcetto ci si infortuna a causa della specifica volontà di ledere di un otro atleta, chi ha tenuto il comportamento violento sarà tenuto al pagamento di un indennizzo. Il secondo caso riguarda invece i gestori delle strutture sportive in cui si verifica l’incidente. Se l’infortunio è ad esempio provocato da strumenti difettosi della palestra, da condizioni scarsamente sicure di una pista da sci o da pattinaggio, oppure da un campo di gioco particolarmente insidioso per via di un’inefficiente manutenzione, allora il gestore diventa responsabile dell’accaduto e l’infortunato può avanzare una richiesta di risarcimento. Anche in caso di infortuni a studenti durante l’ora di educazione fisica a scuola, la responsabilità dell’istituto scolastico o degli altri studenti coinvolti non è da considerarsi automatica. Perché si possa avanzare una richiesta di risarcimento valgono gli stessi principi già espressi: l’infortunio deve essere causato da un comportamento illecito di un altro studente; la scuola non ha adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza degli alunni.
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