:

Quali sono le misure di tutela per le lavoratrici in gravidanza e maternità?

Artemide Caputo
Artemide Caputo
2025-07-28 04:05:25
Numero di risposte : 12
0
La normativa in vigore, Decreto Legislativo n. 151/01 e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi, fino a 7 mesi dopo il parto. Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate. Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Esempi di lavoro a rischio lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti lavori pericolosi, come quelli effettuati con l’ausilio di scale o altri con rischio di cadute lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli. Inoltre è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: – la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; – la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
Erminia Ferraro
Erminia Ferraro
2025-07-28 02:12:24
Numero di risposte : 13
0
La normativa prevede che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il datore di lavoro informa le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso. La legge prevede l’astensione anticipata dal lavoro da parte della lavoratrice in maternità, previo rilascio di opportuna autorizzazione, qualora per ragioni produttive non sia possibile alcuna modifica alle condizioni e/o orario di lavoro. I diritti delle madri lavoratrici prevedono la possibilità ad assentarsi dal lavoro per effettuare visite e accertamenti usufruendo di permessi retribuiti. Il D.Lgs. 151/2001 prevede per tutte le lavoratrici un periodo di congedo di maternità durante il quale è vietato adibire al lavoro le donne e comprende i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi alla data presunta del parto. Sono previste dalla normativa una serie di possibili aggiustamenti, rinvii, sospensioni ed estensioni di tale periodo in base alle necessità legate alla gravidanza. Il D.Lgs. 151/2001 individua i lavori ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza e del nascituro a cui non devono essere adibite le lavoratrici.