La normativa in vigore, Decreto Legislativo n. 151/01 e s.m.i., stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Il Decreto elenca una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione e, in specifici casi, fino a 7 mesi dopo il parto.
Il datore di lavoro deve adibire la lavoratrice in gravidanza a mansioni adeguate.
Se ciò non fosse possibile, le verrà concessa l’autorizzazione all’anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria, tramite un provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Esempi di lavoro a rischio lavori faticosi come il sollevamento o il trasporto di pesi o lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni particolarmente affaticanti lavori pericolosi, come quelli effettuati con l’ausilio di scale o altri con rischio di cadute lavori che espongono a sostanze chimiche pericolose per la salute: tossiche, nocive, irritanti lavori che espongono a rischio biologico o a radiazioni ionizzanti lavori con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni o effettuati su mezzi di locomozione in moto lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi o rumorosi, o in presenza di condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli.
Inoltre è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, per tutto il periodo della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: – la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; – la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.