Una delle domande più frequenti poste all’avvocato è se sia possibile divorziare in assenza del consenso dell’altro coniuge, ovvero quando quest’ultimo si rifiuta di “concedere” il divorzio.
La separazione infatti, proprio come il divorzio, può essere fatta sulla base di un comune accordo, ed in tal caso si parlerà di “separazione consensuale” che si conclude col decreto di omologa, o in assenza di tale comune volontà, nel caso cioè di “separazione giudiziale”, che si concluderà con sentenza.
Certamente, ove vi sia una comune volontà anche di divorziare da parte dei coniugi, il problema non si pone, in tal caso di procederà infatti con la richiesta di “divorzio congiunto”, piuttosto è da analizzare il caso in cui una delle due parti non sia d’accordo nel voler continuare il percorso iniziato con la separazione per concluderlo con il totale scioglimento del matrimonio.
Dunque, se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento si trovi ancora nella condizione di separato al momento della maturazione del diritto al percepimento del TFR dell’altro coniuge, lo stesso/a non avrà diritto a parte di tale indennità, viceversa se si trovi nella condizione di divorziato, o comunque la domanda di divorzio sia già stata proposta, avrà diritto al 40% del tfr dell’ex coniuge.
Questo esempio serva solo per meglio comprendere che esistono più motivi per cui un soggetto potrebbe voler ritardare o addirittura rifiutare il divorzio, ma ciò non costituisce un limite assoluto per chi invece è intenzionato a compiere il passo, ben potendo procedere autonomamente, assistito da un legale, proponendo un ricorso in Tribunale ed avviando un procedimento che si concluderà con una sentenza finale.
Il percorso è di certo più lungo ed articolato, bisognerà attendere lo svolgimento di tutte le fasi del giudizio, ma alla fine si otterrà una pronuncia che sancirà una condizione giuridica definitiva;
a seguito del divorzio, infatti, non sarà più possibile riottenere lo stato di marito e moglie tra le parti, che, ove volessero riconciliarsi, dovranno procedere con un nuovo matrimonio.
Con la sentenza di divorzio cessa lo stato coniugale e le parti sono libere di contrarre nuove nozze, essendo cessati gli effetti personali derivanti dal vecchio matrimonio.