Secondo la legge, le parti possono mettersi d’accordo affinché l’inquilino possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, l’inquilino può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
La legge garantisce quindi all’inquilino della locazione commerciale di recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi, purché ricorrano gravi motivi che rendono intollerabile la prosecuzione dell’affitto.
I gravi motivi che giustificano il recesso devono consistere in fatti improvvisi e inattesi, sopraggiunti all’iniziale conclusione del contratto, che non dipendono dalla volontà del conduttore.
I gravi motivi possono consistere, ad esempio, nel fallimento dell’attività economica oppure nella sopraggiunta inidoneità dell’immobile ad ospitare l’inquilino per via di un problema strutturale, di infiltrazioni non riparate dal locatore, ecc.
I gravi motivi potrebbero riguardare anche le condizioni di salute dell’inquilino il quale, non potendo più proseguire la propria attività, è costretto a cessarla.
Non costituiscono gravi motivi che giustificano il recesso dalla locazione le ragioni puramente personali, ad esempio di convenienza economica, come aver trovato un immobile a un canone inferiore.