Qual è la scadenza di un contratto di locazione commerciale di 6+6 anni?

Lina Rossetti
2025-07-27 21:55:28
Numero di risposte
: 17
Il contratti di locazione commerciale ha durata minima di 6 anni, rinnovabili automaticamente per altri 6, nel caso si tratti di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali ed artigianali, ad attività di interesse turistico ed immobili adibiti all'esercizio di una professione o lavoro autonomo ed ad attività ricretive, assistenziali, culturali, scolastiche.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 9 anni, rinnovabili automaticamente per altri 9, se l'immobile viene adibito ad attività alberghiera o attività teatrale.
Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono una durata inferiore.
Il conduttore può recedere dal contratto anteriormente alla prima scadenza, cioè prima di 6 o 9 anni?
No.
Quando il locatore può interrompere la locazione?
Alla prima scadenza (cioè 6 o 9 anni) il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con avviso di almeno 12 o 18 mesi.
Il diniego alla prima scadenza è però possibile solo per alcuni motivi determinati dalla legge, che dovranno essere riportati nella comunicazione.
Alla seconda scadenza ambo le parti hanno la facoltà di disdire il contratto, dandone comunicazione con almeno 12 o 18 mesi di preavviso.
In mancanza della disdetta il contratto è rinnovato automaticamente alle stesse condizioni.
Al conduttore è permesso recedere dal contratto?
Al conduttore è permesso recedere quando il contratto preveda espressamente tale possibilità o se, in dipendentemente da tale previsione, ricorrano gravi motivi.
In quest'ultimo caso, il conduttore dovrà indicare i gravi motivi che giustificano il recesso del contratto di locazione.

Luigi Morelli
2025-07-27 20:59:29
Numero di risposte
: 11
La durata di un contratto di locazione commerciale può variare in base alle esigenze delle parti coinvolte nell’accordo e alle caratteristiche dell’attività svolta dal conduttore.
La durata di un contratto di locazione commerciale è disciplinata dalla legge 392/1978.
Locazione commerciale 6+6: ha una durata minima di 6 anni, alla fine dei quali si rinnova automaticamente per altri 6 anni, a patto che non ne venga richiesta la disdetta.
Il contratto di affitto 6+6 ha una durata minima di 6 anni, alla fine dei quali si rinnova automaticamente per altri 6 anni.
La disdetta di un contratto deve essere effettuata tramite raccomandata A/R o PEC.
Una delle parti coinvolte nell’accordo comunica la propria volontà di non rinnovare il contratto.
Se è una volontà del conduttore, la comunicazione deve essere inviata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Il locatore, invece, deve inviarla almeno 12 mesi prima della scadenza in caso di contratto 6+6 oppure 18 mesi prima in caso di contratto 9+9.

Evita Pagano
2025-07-27 20:02:00
Numero di risposte
: 27
La durata minima è di 6 anni per i contratti di locazione commerciale. Le parti possono concordare una durata inferiore, ma in tal caso il conduttore non gode della tutela del rinnovo automatico. Rinnovo automatico: Se il contratto non viene disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, si rinnova automaticamente per la stessa durata.
Durata: 6 anni (rinnovabile).
Disdetta: Per evitare il rinnovo automatico, la disdetta deve essere comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Giacinto Palumbo
2025-07-27 17:49:32
Numero di risposte
: 20
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico.
Le parti possono anche stabilire con riguardo a una locazione “commerciale” una durata superiore a quella minima di 6 anni, e quindi anche 7, 8, 9, ecc.
Tuttavia il rinnovo – salvo espresso patto contrario – seguirà il disposto della norma sopra indicata, cosicché il contratto, anche nel caso di una prima durata superiore a 6 anni, si rinnova tacitamente proprio di sei anni in sei anni.
Alla prima scadenza contrattuale [quindi al compimento del sesto, settimo, ottavo, ecc. anno], mentre il conduttore è libero di disdire il rapporto impedendo perciò il suo rinnovo per sei anni, il locatore può esercitare la facoltà di negare la rinnovazione soltanto per i motivi tassativamente previsti nell’art. 29 della stessa L. 392/1978.
Solo perciò il ricorso oggettivo di uno o più di tali condizioni può giustificare il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, mentre alle scadenze successive anche il locatore sarà libero di negare il rinnovo senza dover fornire alcuna giustificazione.
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