Il contratto di locazione ad uso commerciale si può stipulare quando l’immobile affittato è destinato ad attività di tipo: Industriale; Commerciale; Alberghiere (hotel, b&b, affittacamere); Artigianale di interesse turistico (ad esempio, agenzie di viaggio e turismo, di promozione turistica o aziende di soggiorno); Ricreativo e sportivo; Lavorativo autonomo.
La legge 392 del 1978 impone i termini di durata di un contratto per uso commerciale, così strutturati: minimo 6 anni (9 anni per immobili destinati alla ricettività); massimo 30 anni.
Nella pratica del diritto si definisce “contratto di locazione commerciale 6+6”.
Il contratto di affitto ad uso commerciale deve prevedere, per legge, una durata minima di almeno 6 anni, scaduti i quali si rinnova automaticamente per altri 6 anni.
Per questo motivo viene chiamato contratto commerciale 6+6, che diventa 9+9 in caso di affitto per attività alberghiere.
Il contratto 6+6 (o 9+9) si rinnova tacitamente per ulteriori 6 anni (o altri 9 quando il contratto è a uso alberghiero) in caso di mancato invio della comunicazione di disdetta da inviare, come visto, al proprietario tramite PEC o raccomandata A/R.
A questo punto l’inquilino può decidere di: proseguire per ulteriori 6 anni, come da rinnovo automatico; oppure recedere anticipatamente.
Il recesso (da non confondere con la disdetta) deve essere comunicato con 6 mesi di anticipo dal momento in cui si intende lasciare l’immobile.
Ciò significa che, se non ci sono diverse disposizioni, penali, accordi o clausole contrattuali, l’inquilino teoricamente dovrà pagare le mensilità che restano.
Le mensilità vanno conteggiate dall’invio della comunicazione di recesso, fino alla consegna dell’immobile, quindi 6 mensilità.