Dal 2 gennaio 2025 è obbligatorio il Codice identificativo nazionale.
Nelle regioni o province autonome in cui è previsto un Codice identificativo regionale, il locatore deve dotarsi innanzitutto di questo Codice, e poi deve richiedere il Cin.
Il ministero del Turismo, considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali, ammette anche l’esposizione con modalità alternative all’affissione di un cartello.
Secondo il Dl 145/2023, chi propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una casa o una porzione di essa, deve esporre il Cin all’esterno dello stabile e indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Nell’esporre il Cin, bisogna rispettare eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
I contratti di locazione turistica che superano i 30 giorni di durata non rientrano nella disciplina fiscale degli affitti brevi dettata dal Dl 50/2017.
Devono essere registrati all’agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, in modalità cartacea o telematica.
In questo caso, la registrazione al fisco sostituisce la comunicazione tramite il portale Alloggiati.
L’utilizzo delle keybox non è vietato di per sé, ma è sottoposto ai limiti “generali” che c’erano già prima della circolare e della sentenza.
Ad esempio, non le si può collocare in luoghi pubblici come pali dell’illuminazione pubblica o recinzioni e ringhiere.
Una keybox installata sulla porta di un appartamento – e utilizzata ad esempio dal personale addetto alle pulizie – era e rimane consentita.
Peraltro, la presenza di una keybox non significa in automatico che l’ospite non sia stato identificato.
E i gestori professionali di affitti brevi ricordano di aver usato, da anni, procedure di identificazione informatica.
Resta perciò l’obbligo di identificare gli ospiti e di compilare la comunicazione sul sito Alloggiati.
Sulle modalità, invece, si torna a una zona grigia: la legge impone l’identificazione, ma non c’è più la circolare che richiede il riconoscimento “de visu”, cioè di persona.