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Cosa è tenuto a fare il datore di lavoro non appena una lavoratrice dichiara di essere in gravidanza?

Artemide Martino
Artemide Martino
2025-07-28 03:33:19
Numero di risposte : 13
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Il datore di lavoro è responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice. L’obbligo di valutare, nell’ambito e agli effetti della valutazione di cui all’art. 28, comma 1 del D. Lgs 81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. L’obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. In caso di rischio, il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando del provvedimento adottato l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non possa ricollocare la lavoratrice adibendola ad altre mansioni in attività non a rischio, lo stesso deve provvedere ad inoltrare richiesta di astensione per lavoro a rischio. Il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Per quanto riguarda il lavoro notturno, il datore di lavoro ha il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Dal canto suo anche la lavoratrice ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Datore di lavoro lo stato di gravidanza.
Damiana Martini
Damiana Martini
2025-07-28 03:17:30
Numero di risposte : 17
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Non appena viene a conoscenza della gravidanza, se sussistono per lavoratrice ed il nascituro: rischi derivanti dall’ambiente di lavoro; o dall’esposizione a sostanze pericolose, il datore di lavoro deve: modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Se: per motivi organizzativi o produttivi la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile; oppure quando la lavoratrice è addetta a lavorazioni vietate pericolose, faticose ed insalubri; oppure le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute, allora il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice: ad un’altra mansione, anche inferiore ma mantenendo qualifica e retribuzione; a mansioni superiori, con passaggio di livello se previsto dal ccnl o dalla legge; e deve comunicare la nuova assegnazione all’ITL competente. Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS), sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Fin dall’inizio della gravidanza il datore di lavoro è però tenuto ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia ed a porre in atto una serie di comportamenti a garanzia della salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro. Il datore di lavoro deve prima di tutto compiere un’analisi specifica delle condizioni in cui operano le lavoratrici in maternità e dei rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici cui possono essere soggette (documento di valutazione dei rischi – DVR).
Morgana Galli
Morgana Galli
2025-07-28 02:15:32
Numero di risposte : 20
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Le lavoratrici in gravidanza devono comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza al proprio responsabile di struttura, il quale ne informa il medico competente allegando una dichiarazione con le mansioni e eventuali rischi della lavoratrice. La medesima comunicazione deve essere inoltrata per conoscenza alla Direzione del Personale. Il medico competente provvede alla valutazione del caso esprimendo in forma scritta al responsabile di struttura la compatibilità o meno delle mansioni della lavoratrice con il suo stato di gestazione. Le condizioni possibili sono: Non a rischio: la lavoratrice continua a svolgere la propria mansione fino alla fine del VII mese di gestazione o VIII mese di gestazione o fino alla data presunta del parto. A rischio: la lavoratrice può essere ricollocata in attività non a rischio e svolgere la sua attività come sopra. Qualora non può essere ricollocata in attività non a rischio il Responsabile di struttura invia alla Direzione Territoriale del Lavoro una Richiesta di Astensione Post Partum corredata da una dichiarazione del medico competente che attesta l'incompatibilità delle mansioni con lo stato di gravidanza.
Elena Santoro
Elena Santoro
2025-07-28 01:07:21
Numero di risposte : 13
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Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, il datore di lavoro deve darne comunicazione al medico del lavoro, nonché all’ispettorato territoriale del lavoro sul cui territorio esercita la propria attività. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere la riservatezza della gravidanza della dipendente e non informerà altri dipendenti se non con il suo consenso scritto e solo nell’interesse del corretto svolgimento del processo lavorativo, quando la gravidanza non è visibile. Il medico del lavoro rilascia un rapporto di valutazione in cui vengono identificati i rischi per la sicurezza e/o la salute della lavoratrice gestante, indicando anche le misure necessarie per prevenire tali rischi. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore l’esito della valutazione dei rischi cui può essere esposto nei luoghi di lavoro, delle misure da adottare e dei diritti di cui gode. Se la disposizione delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere richiesta per motivi fondati, il datore di lavoro adotterà le misure necessarie per modificare il posto di lavoro del rispettivo dipendente.