Il datore di lavoro è responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice.
L’obbligo di valutare, nell’ambito e agli effetti della valutazione di cui all’art. 28, comma 1 del D. Lgs 81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
L’obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
In caso di rischio, il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando del provvedimento adottato l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro non possa ricollocare la lavoratrice adibendola ad altre mansioni in attività non a rischio, lo stesso deve provvedere ad inoltrare richiesta di astensione per lavoro a rischio.
Il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Per quanto riguarda il lavoro notturno, il datore di lavoro ha il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Dal canto suo anche la lavoratrice ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Datore di lavoro lo stato di gravidanza.