:

Cosa succede se mi licenzio entro l'anno del bambino?

Ercole Guerra
Ercole Guerra
2025-07-28 03:32:43
Numero di risposte : 11
0
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ed inoltre non è tenuta ad assolvere il preavviso. La lavoratrice avrà diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, alla percezione della Naspi, il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, al versamento del ticket di licenziamento. La risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni presentate successivamente al compimento del primo anno di età del figlio e fino al compimento del terzo anno di età, devono ora essere convalidate secondo le disposizioni dettate dalla suddetta norma, ma non danno diritto alla lavoratrice dimissionaria, o al lavoratore, alle indennità stabilite dalla legge o dal contratto, tra cui, appunto, il preavviso. In caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 anche qualora le stesse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice, e dei soggetti ad essa equiparati, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Tosca Conte
Tosca Conte
2025-07-28 02:44:21
Numero di risposte : 14
0
Secondo quanto stabilito dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 151 del 2001, il lavoratore o la lavoratrice che presenti dimissioni volontarie durante il periodo cosiddetto “protetto” – ovvero quello in cui vige il divieto di licenziamento, dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino – ha diritto a ricevere le stesse indennità previste per il licenziamento. Questo diritto si applica anche qualora le dimissioni siano volontarie e non necessariamente motivate dalla cura del figlio. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la presunzione di non spontaneità di tali dimissioni deve essere interpretata come assoluta, impedendo quindi al datore di lavoro di effettuare indagini sulla reale motivazione del lavoratore. Il parere del Servizio di consulenza FVG, del 10 marzo 2025, n. 193960 chiarisce inoltre che chi si dimette durante il periodo tutelato non è tenuto al rispetto del termine di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso spetta al lavoratore anche nel caso in cui abbia comunque osservato il termine. Affinché le dimissioni presentate durante il periodo protetto siano efficaci, l’articolo 55, comma 4, richiede obbligatoriamente la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Tale procedura mira a tutelare ulteriormente il lavoratore contro eventuali pressioni indebite, garantendo una maggiore trasparenza nella risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Solo dopo la convalida, infatti, le dimissioni acquisiscono efficacia giuridica definitiva, ponendo così il lavoratore nelle condizioni migliori per una tutela piena dei propri diritti economici e contrattuali.
Elda Battaglia
Elda Battaglia
2025-07-28 01:54:24
Numero di risposte : 14
0
Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre sorgono alcuni adempimenti, in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, che variano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono: durante il primo anno di vita del bambino oppure dal primo anno al terzo anno di vita del figlio. In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line ma deve provvedere a comunicare per iscritto la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro. Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non ha l’obbligo di espletare il periodo di preavviso ma ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso. In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line per cui basterà comunicare le dimissioni al proprio datore di lavoro per iscritto. Una volta comunicate il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno. A differenza da questi ultimi il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.
Veronica Milani
Veronica Milani
2025-07-28 00:51:24
Numero di risposte : 14
0
Il lavoratore che si dimette durante il primo anno del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso. Tale diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal: Congedo di paternità obbligatorio, operativo dal 13 agosto 2022; Congedo di paternità alternativo, in caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il legislatore, trattando la risoluzione volontaria del lavoratore padre quale licenziamento, provvede a corrispondere al lavoratore l’indennità di disoccupazione, ragion per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento. Il lavoratore non deve presentare le dimissioni online, ma deve provvedere a comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro. Deve convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. La convalida deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore non è obbligato a fare il preavviso. Deve ricevere dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva di preavviso qualora abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso e l’indennità NASpI.
Clara Bellini
Clara Bellini
2025-07-28 00:31:25
Numero di risposte : 10
0
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la mamma o il papà hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ed inoltre non è tenuta ad assolvere il preavviso. La lavoratrice avrà diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. La lavoratrice avrà diritto alla percezione della Naspi. Il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, al versamento del ticket di licenziamento. Deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino. In assenza di convalida il licenziamento è nullo.