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Il datore di lavoro può negare il congedo di maternità facoltativa?

Erminia Gatti
Erminia Gatti
2025-07-28 04:12:37
Numero di risposte : 13
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Il congedo parentale è un diritto esercitabile del dipendente. Non necessita di nessuna procedura autorizzativa, né da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, né da parte del direttore della struttura. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale sono passibili di sanzione amministrativa fino a 2.582 euro per il datore di lavoro. Come extrema ratio, il lavoratore o la lavoratrice, che si veda rifiutata la domanda di congedo parentale, presentata nel rispetto delle norme vigenti, potrebbe sporgere denuncia ai competenti servizi territoriali dell’ispettorato del lavoro. Può inoltre agire, con procedura d’urgenza, al competente Giudice del Lavoro, richiedendo la condanna dell’azienda datrice di lavoro a fruizione del congedo e al risarcimento di eventuali danni subiti.
Loretta Coppola
Loretta Coppola
2025-07-28 03:24:24
Numero di risposte : 14
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Non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo. La richiesta del congedo va effettuata al tuo datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del tuo contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. Al posto del congedo parentale, puoi richiedere la trasformazione del tuo rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto part-time, purché la riduzione di orario non superi il 50%. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la trasformazione del contratto di lavoro entro 15 giorni dalla tua richiesta.
Cassiopea Mazza
Cassiopea Mazza
2025-07-28 01:46:48
Numero di risposte : 9
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Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del dipendente di fruire di permessi o congedi, può solo pretendere che sia rispettato il termine del preavviso. In caso di parto anticipato, non può esigere neanche il preavviso. Il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore, diversamente, il suo rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 2.582. Il divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, estendendolo fino al compimento di un anno di età del bambino. L'inosservanza di tali disposizioni da parte del datore di lavoro, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.