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Qual è la normativa attuale sulla tutela della maternità?

Yago Piras
Yago Piras
2025-07-28 04:25:19
Numero di risposte : 15
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La normativa attuale sulla tutela della maternità prevede che il datore di lavoro rispetti i divieti imposti alla madre lavoratrice che le permettono di continuare a svolgere la sua mansione senza mettere a rischio la salute propria e del suo bambino. Le tutele si applicano in caso di lavori pericolosi e di fatica, ma anche per orari di lavoro notturni. L’attuazione delle tutele avviene tramite la modifica delle mansioni ed eventuale spostamento. L’inosservanza di queste tutele da parte del datore è punibile con l’arresto fino a 6 mesi. Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza e il puerperio per un totale di 5 mesi. Per il periodo del congedo di maternità è prevista un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per l'intero periodo del congedo di maternità stesso. Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dei genitori per un periodo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio fino ai suoi 3 anni. Dai 3 agli 8 anni del figlio l’astensione è di massimo 5 giorni l’anno.
Jole Valentini
Jole Valentini
2025-07-28 02:31:50
Numero di risposte : 7
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Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Il diritto al congedo è esteso alle lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, disoccupate o sospese, lavoratrici agricole, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici LSU o APU e dipendenti di Amministrazioni Pubbliche. Il Testo unico sulla maternità e paternità prevede che tale congedo abbia carattere obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice, a cui essa non può in alcun caso rinunciare. L’Articolo 16 del Testo Unico vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una notevole novità sul tema, prevedendo una modalità di fruizione alternativa a quella prevista dal comma 1. Ad oggi, infatti, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso. Di conseguenza, le lavoratrici che lo desiderino possono continuare a lavorare fino al termine della gravidanza, rinviando la fruizione dell’intero periodo del congedo di maternità al periodo post-parto.