La sanzione disciplinare per il licenziamento del dipendente può essere irrogata solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia preventivamente affisso in azienda, in luogo accessibile a tutti, il codice disciplinare. Il codice disciplinare definisce le condotte vietate e specifica le relative sanzioni.
Le sanzioni disciplinari si distinguono in conservative e non conservative.
Le sanzioni conservative sono il rimprovero, il richiamo scritto, la multa, la sospensione.
Le non conservative sono il licenziamento.
Il licenziamento disciplinare è quindi riservato a condotte gravi o reiterate, che compromettono il rapporto fiduciario.
Inoltre, la giurisprudenza considera illegittimo un licenziamento disciplinare se l’addebito è contestato con eccessivo ritardo.
La recidiva può costituire un elemento fondamentale dell’infrazione.
Il licenziamento va sempre comunicato per iscritto, richiamando i fatti già indicati nella contestazione.
Il licenziamento può fondarsi su giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La giusta causa sono comportamenti gravissimi che impediscono la prosecuzione del rapporto anche per il solo preavviso.
Il giustificato motivo soggettivo sono inadempimenti meno gravi, che però giustificano il recesso, previo preavviso.
In assenza di una tipizzazione chiara, il giudice può riclassificare l’infrazione, ritenendo ad esempio che una condotta sanzionata con licenziamento fosse punibile solo con una sanzione conservativa.
In questi casi, il licenziamento può essere annullato.
Per questo è essenziale definire un codice disciplinare chiaro e accessibile e seguire puntualmente la procedura prevista dalla legge e dai contratti collettivi.