Quanti ritardi per il licenziamento?
Gennaro Gallo
2025-09-11 09:07:50
Numero di risposte
: 21
Il singolo ritardo sul lavoro, di per sé, non costituisce automaticamente una causa di licenziamento, ma la valutazione tra la violazione di un dovere del prestatore e la sanzione disciplinare applicata deve essere fatta dal datore di lavoro nella consapevolezza che esistono sentenze che legittimano il licenziamento.
Naturalmente la valutazione dovrà tenere conto dell’entità del ritardo espresso in ore e minuti, della frequenza del comportamento, ovvero della recidività in un preciso arco temporale o nell’arco del rapporto di lavoro, delle giustificazioni del ritardo, se sono tali da rendere impossibile la prestazione oppure se debitamente documentate e dimostrate, della tempestività nella comunicazione del ritardo, azione che rientra tra gli obblighi del lavoratore.
Dal danno causato all’azienda, che spesso è soggettivo in quanto potrebbe includere danni all’immagine aziendale o alla clientela, oltre che alla produzione, dalla specificità e dall’importanza della mansione affidata al lavoratore, valutando quanto impatta il ruolo di un lavoratore sull’organizzazione, sulla sicurezza dell’azienda.
In sintesi la sentenza della Corte di Cassazione che ha aperto il presente articolo, evidenzia l’importanza della puntualità e della responsabilità nel contesto lavorativo, e stabilisce un precedente significativo per la gestione delle infrazioni disciplinari, dove da un lato i datori di lavoro potrebbero sentirsi incoraggiati a mantenere standard rigorosi, mentre dall’altro i lavoratori potrebbero dover essere più consapevoli delle conseguenze dei loro comportamenti.
Giacinta Leone
2025-09-02 05:33:12
Numero di risposte
: 20
I giudici hanno sottolineato come, nel caso di specie, arrivare 40 minuti in ritardo poteva rappresentare un rischio serio per la banca e le persone.
La Corte Suprema ha sottolineato, inoltre, che ogni situazione “deve essere valutata sulla base delle conseguenze comportamentali e della gravità del danno potenziale, piuttosto che della violazione delle norme contrattuali”.
In settori critici, come quello della sicurezza, un ritardo di mezz’ora potrebbe avere conseguenze molto gravi.
In assenza di una figura preposta a garantire il controllo in loco, potrebbero verificarsi episodi disdicevoli non solo per i beni, ma anche per le persone.
La Cassazione ha sottolineato come un lavoratore che ricopre tale ruolo è tenuto a pensare alle conseguenze che i suoi comportamenti possono avere sull’ambiente in cui lavora.
Con l’ordinanza n. 26770/2024, i giudici hanno esplicitato che un ritardo dovuto a una grave disattenzione può portare al licenziamento, indipendentemente dalle specifiche disposizioni contrattuali.
In genere, nelle aziende, i ritardi non giustificati possono comportare sanzioni disciplinari che vanno dal rimprovero verbale all’ammonizione scritta, fino al licenziamento per giusta causa in casi di recidività.
Esistono tuttavia delle eccezioni, come cause di forza maggiore che possono giustificare il ritardo.
In ogni caso, il lavoratore deve sempre comunicare tempestivamente il ritardo al datore di lavoro.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è, come nel caso della guardia giurata, la condotta generale del lavoratore.
Se un dipendente si è sempre dimostrato affidabile, il suo titolare sarà più propenso a tollerare un eventuale ritardo.
Al contrario, se il dipendente si è dimostrato una persona poco affidabile, il datore di lavoro potrebbe essere più propenso a prendere un provvedimento.
Raffaella Pellegrino
2025-09-01 00:27:48
Numero di risposte
: 19
Il licenziamento per il lavoratore soggetto a reiterati ritardi sul lavoro, rientra nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.
Le sanzioni che possono venire applicate nel caso specifico dei ritardi ingiustificati vanno dai casi non gravi, nel quale basta un semplice rimprovero a voce, fino al licenziamento disciplinare, la sanzione da applicare nei casi più gravi.
Possono però essere applicate anche sanzioni di entità media, come l’ammonizione, cioè un biasimo che deve essere presentato in forma scritta, la così detta lettera di richiamo; una multa, il cui importo non deve superare le 4 ore di retribuzione in base al contratto di lavoro del dipendente;
una sospensione fino a 10 giorni lavorativi oppure una richiesta di trasferimento.
La Corte Suprema ha confermato che un lavoratore che compie reiterati ritardi non giustificati può incorrere nel licenziamento del dipendente soggetto a tale comportamento.
Annalisa De luca
2025-08-19 09:30:50
Numero di risposte
: 28
Il datore di lavoro nell’esercizio della sua funzione di direzione e controllo ha la facoltà di irrogare con immediatezza e specificità, sanzioni disciplinari a seconda della gravità del ritardo.
Sul datore di lavoro grava l’onere di provare la sussistenza della colpevolezza.
Rispettando il principio della proporzionalità fra infrazione e sanzione vediamo la sanzione meno grave fino ad arrivare alla perdita del lavoro per giusta causa: si parte da un semplice rimprovero verbale, che non necessita di particolari forme e viene impartito nei casi meno gravi;
l’ammonizione, o biasimo, o deplorazione viene impartita in forma scritta;
la multa che non può superare mai le 4 ore di retribuzione;
la sospensione dal lavoro senza retribuzione, non può mai superare i 10 giorni lavorativi, di solito scatta se il lavoratore fa tardi per più di 3 volte nell’arco dell’anno;
il trasferimento o il mutamento di mansione laddove possibile;
ed in fine il licenziamento disciplinare (per giusta causa e giustificato motivo soggettivo) per recidiva o reiterazione scatta, indicativamente dopo che si sono avute 5 lettere di ammonizione nell’arco dell’anno o per casi più gravi.
Il licenziamento deve ritenersi disciplinare quando possa essere correlato ad un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore.
Emanuela Monti
2025-08-14 11:59:41
Numero di risposte
: 32
La non puntualità sul posto di lavoro viene considerata un illecito disciplinare che viola il dovere di diligenza del dipendente, e come tale può comportare il rischio di incorrere in sanzioni fino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento.
In situazioni del genere il datore di lavoro può accontentarsi di contestare il ritardo in modo non formale, come accade per esempio quando viene richiesto al dipendente di trattenersi oltre l'orario di uscita per recuperare il tempo perduto, ma non è sempre così.
Esistono 6 gradi a seconda della gravità della violazione: rimprovero verbale: è la sanzione più lieve e consiste in un richiamo; ammonizione scritta: simile alla precedente, ma rimane nel fascicolo personale del dipendente; multa: sanzione pecuniaria che causa la decurtazione della retribuzione fino a un tetto di 4 ore; sospensione dal lavoro: sanzione che in genere non può superare i 10 giorni lavorativi; trasferimento: si attua col cambiamento di sede/reparto del dipendente, ma non deve esserci alcuna riduzione della qualifica o della retribuzione; licenziamento: è la punizione più pesante, applicabile esclusivamente nei casi di ritardi pesanti e reiterati in grado di compromettere l'attività dell'azienda.
Bacchisio Romano
2025-08-11 03:50:33
Numero di risposte
: 20
Quanti giorni di assenza ingiustificata portano alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, il licenziamento per assenze ingiustificate era regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dall’art. 2119 del Codice Civile, con tempi variabili in base alla gravità del comportamento.
Ora, il termine massimo è standardizzato a 15 giorni, salvo diversa indicazione del CCNL applicabile.
La disciplina attuale: dimissioni per fatti concludenti Con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, la legge prevede che l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile possa portare alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
Se il CCNL non specifica una durata massima, il termine è fissato in 15 giorni.
Oltre questa soglia, il datore di lavoro può considerare l’assenza un comportamento concludente che indica la volontà del lavoratore di dimettersi.
Oreste De rosa
2025-07-28 06:11:31
Numero di risposte
: 10
Un ritardo può giustificare il licenziamento, specie in settori in cui la puntualità è cruciale per la sicurezza.
Un ritardo di 40 minuti di una guardia giurata è sufficiente per giustificare il licenziamento, evidenziando i rischi associati alla mancanza di puntualità in ambiti critici.
Il servizio di vigilanza richiede un'assidua presenza e puntualità.
L'assenza del vigilante per 40 minuti poteva rappresentare un serio rischio per la sicurezza delle persone e dei beni.
La causa del ritardo è stata identificata in una disattenzione: il vigilante non aveva letto correttamente un SMS che comunicava un cambiamento nel turno di lavoro.
Il lavoratore ha ammesso di aver ricevuto il messaggio, ma ha spiegato di non averlo letto con attenzione.
La Corte d’Appello ha considerato il ritardo come un'inadempienza grave.
Un ritardo dovuto a una grave disattenzione - il quale può compromettere la sicurezza di beni o persone - può portare al licenziamento, indipendentemente dalle specifiche disposizioni contrattuali.
L'ordinanza n. 26770/2024 sottolinea che un ritardo può giustificare il licenziamento, specie in settori in cui la puntualità è cruciale per la sicurezza.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, chiarendo che le motivazioni del licenziamento non devono necessariamente allinearsi con le disposizioni del contratto collettivo.
La Cassazione ha evidenziato che ogni situazione deve essere valutata sulla base delle conseguenze comportamentali e della gravità del danno potenziale, piuttosto che della violazione delle sole norme contrattuali.
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