Il datore di lavoro può risolvere il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.
In mancanza di una previsione contrattuale specifica, il termine massimo è di quindici giorni.
Il lavoratore può opporsi dimostrando che l’assenza è stata causata da un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza, ad esempio per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate, il rapporto di lavoro si intende risolto.
Un altro aspetto rilevante è il ruolo dell’INL nell’ipotesi di inadempienze gravi da parte del datore di lavoro, come il mancato pagamento delle retribuzioni.
In questi casi, l’Ispettorato può riqualificare le dimissioni da tacite a dimissioni per giusta causa, garantendo così una maggiore tutela per il lavoratore.
La disciplina sottolinea l’importanza di procedure trasparenti e di una collaborazione tra le parti per evitare abusi o fraintendimenti.
In particolare, la tempestività delle verifiche da parte dell’INL e la chiarezza nella comunicazione datoriale sono elementi essenziali per garantire l’efficacia del nuovo sistema.
In conclusione, l’aggiornamento normativo relativo all’assenza ingiustificata e NASpI, introdotto con la nota del Ministero, segna un passo avanti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, offrendo strumenti più efficaci sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, pur nel rispetto dei principi di equità e legalità.
L’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti rappresenta una svolta significativa per la gestione delle assenze ingiustificate e la semplificazione delle procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro.