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In quale caso di licenziamento non spetta la disoccupazione?

Boris Leone
Boris Leone
2025-07-28 09:39:29
Numero di risposte : 14
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Di norma non spetta la disoccupazione in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia è bene considerare che va però considerato che è spesso dubbio il riconoscimento della disoccupazione perché se sussista concretamente o meno la giusta causa compete alla singola unità territoriale di INPS, con la conseguenza che non si può avere certezza di renderla. È necessario poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, prestare la domanda nei termini previsti e non appartenere a particolari categorie di lavoratori. Non spetta la disoccupazione ai soggetti che abbiano perduto volontariamente la propria occupazione. Il problema nasce dal fatto che, come regola generale, l’INPS riconosce la disoccupazione ai soggetti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Marvin Esposito
Marvin Esposito
2025-07-28 05:39:18
Numero di risposte : 11
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Il datore di lavoro può risolvere il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. In mancanza di una previsione contrattuale specifica, il termine massimo è di quindici giorni. Il lavoratore può opporsi dimostrando che l’assenza è stata causata da un’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza, ad esempio per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro. Se le verifiche confermano la correttezza della comunicazione datoriale e il lavoratore non fornisce giustificazioni adeguate, il rapporto di lavoro si intende risolto. Un altro aspetto rilevante è il ruolo dell’INL nell’ipotesi di inadempienze gravi da parte del datore di lavoro, come il mancato pagamento delle retribuzioni. In questi casi, l’Ispettorato può riqualificare le dimissioni da tacite a dimissioni per giusta causa, garantendo così una maggiore tutela per il lavoratore. La disciplina sottolinea l’importanza di procedure trasparenti e di una collaborazione tra le parti per evitare abusi o fraintendimenti. In particolare, la tempestività delle verifiche da parte dell’INL e la chiarezza nella comunicazione datoriale sono elementi essenziali per garantire l’efficacia del nuovo sistema. In conclusione, l’aggiornamento normativo relativo all’assenza ingiustificata e NASpI, introdotto con la nota del Ministero, segna un passo avanti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, offrendo strumenti più efficaci sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, pur nel rispetto dei principi di equità e legalità. L’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti rappresenta una svolta significativa per la gestione delle assenze ingiustificate e la semplificazione delle procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Caligola Gentile
Caligola Gentile
2025-07-28 04:10:08
Numero di risposte : 16
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Il licenziamento, inteso come atto proveniente dal datore di lavoro, dà sempre diritto all’assegno di disoccupazione. Invece non si ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni volontarie, derivanti cioè da una scelta del dipendente, anche se determinate da ragioni familiari, da una sopravvenuta malattia, dalla necessità di curarsi, dalla volontà di non trasferirsi in un’altra sede, ecc. Quando si parla di “stato di disoccupazione involontario” ci si riferisce al: licenziamento; e alle dimissioni per giusta causa. Nel concetto di licenziamento rientra anche quello per giusta causa, ossia per un grave motivo disciplinare determinato da una condotta cosciente e volontaria del dipendente. Il licenziamento per giusta causa è un provvedimento espulsivo determinato da una condotta colpevole e volontaria del dipendente. Il licenziamento, inteso come atto proveniente dal datore di lavoro, dà sempre diritto all’assegno di disoccupazione.