Il licenziamento disciplinare è riservato a condotte gravi o reiterate, che compromettono il rapporto fiduciario. La giurisprudenza considera illegittimo un licenziamento disciplinare se l’addebito è contestato con eccessivo ritardo. In questo caso, in passato si parlava di vizio procedurale, oggi la Cassazione a Sezioni Unite lo considera un vizio sostanziale, con diritto del lavoratore alla reintegrazione o all’indennità fino a 24 mensilità. Il licenziamento disciplinare può fondarsi su giusta causa, comportamenti gravissimi che impediscono la prosecuzione del rapporto anche per il solo preavviso, o su giustificato motivo soggettivo, inadempimenti meno gravi, che però giustificano il recesso, previo preavviso. Il licenziamento va sempre comunicato per iscritto e produce effetto dal giorno della contestazione, salvo diversa indicazione. Il licenziamento disciplinare è uno strumento delicato, che richiede attenzione a ogni fase del procedimento, un errore formale o una valutazione sproporzionata della gravità possono compromettere l’intero provvedimento.