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Cosa ti danno dopo il licenziamento?

Egidio Serra
Egidio Serra
2025-08-24 03:35:55
Numero di risposte : 33
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Al momento della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda ha l’obbligo di corrispondere nell’ultima busta paga delle somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione del mese, dette competenze di fine rapporto. Nell’ultima busta paga, le somme dovute al lavoratore spettano indipendentemente dalla ragione che ha portato alla fine del rapporto di lavoro. Queste competenze da erogare nell’ultima busta paga sono composte da varie voci: TFR Ferie e Permessi Tredicesima e Quattordicesima Indennità di mancato preavviso Ulteriori competenze Il lavoratore ha diritto al pagamento integrale del TFR anche in caso di licenziamento, anche se esso fosse avvenuto per motivi disciplinari. Se alla cessazione di un rapporto di lavoro restano ancora delle ferie o dei permessi, il lavoratore ha diritto a ricevere una somma pari al residuo. Normalmente la tredicesima viene pagata nel mese di dicembre; nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima di questo mese, al lavoratore viene erogato quanto maturato fino al momento della cessazione. Questa è una competenza che non viene erogata automaticamente ma che spetta solamente in due casi precisi: in caso di licenziamento, cioè quando è l’azienda a decidere di cessare il rapporto senza aver rispettato il preavviso previsto dal contratto collettivo. in caso di dimissioni, ovvero quando il lavoratore decide di lasciare il posto di lavoro senza il preavviso indicato nel suo contratto. Potrebbero esserci anche altre voci previste dal contratto collettivo applicato o da accordi tra lavoratore e azienda. Un esempio potrebbe essere l’erogazione di un incentivo all’esodo oppure un patto di non concorrenza.
Pierfrancesco Barone
Pierfrancesco Barone
2025-08-14 09:09:41
Numero di risposte : 28
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Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrirti una somma netta di importo da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La somma deve essere offerta tramite assegno circolare e l’accettazione equivale a rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. A seconda della gravità del vizio del licenziamento accertato dal giudice, potrai ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure un’indennità risarcitoria. Puoi ottenere la reintegrazione, oltre ad un risarcimento del danno, in caso di licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo oppure se dimostri l’insussistenza del fatto a te contestato. In tutti gli altri casi avrai solo diritto a un’indennità risarcitoria. Il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione e ripristinare il rapporto di lavoro e tu avrai diritto a ricevere la retribuzione maturata prima della revoca.
Franca Donati
Franca Donati
2025-08-11 23:10:23
Numero di risposte : 22
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Il primo diritto che hai, se vieni licenziato, è quindi quello di percepire il sussidio di disoccupazione. La durata del sussidio di disoccupazione è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni. La misura del sussidio è misurata al reddito da dipendente ma con dei massimali. Va inoltre considerato che durante il periodo di copertura della NASPI c’è anche la copertura figurativa dei contributi e, quindi, si continua a maturare settimane utili per la propria pensione. Un ulteriore diritto che hai è quello di impugnare il licenziamento e opporti allo stesso. Se il licenziamento è illegittimo, infatti, a seconda di diversi fattori che dipendono dal singolo caso si può avere diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro o a un risarcimento del danno, che può anche arrivare a 36 mensilità.
Noel Lombardo
Noel Lombardo
2025-07-29 01:29:09
Numero di risposte : 27
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Il Trattamento di Fine Rapporto è una parte della retribuzione che non viene corrisposta subito, ma accantonata per essere liquidata al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia il motivo della cessazione. La risposta alla domanda “se mi licenzio ho diritto al TFR?” è quindi affermativa. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciasun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Questo significa che, in caso di dimissioni, il lavoratore ha diritto a una liquidazione pari a circa una mensilità per ogni anno di servizio. Il diritto al TFR non dipende dalla modalità di cessazione del rapporto. Anche per il TFR destinato al fondo pensione, quindi, il diritto alla liquidazione è garantito in caso di dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, data la finalità previdenziale, il lavoratore può decidere di lasciare il TFR nel fondo o di trasferirlo a un’altra forma di previdenza complementare, continuando così ad accumulare capitale per una pensione integrativa. Se il lavoratore cambia lavoro restando all’interno dello stesso Contratto Collettivo Nazionale, può mantenere l’iscrizione al fondo pensione, indicando alla nuova azienda di continuare a destinare il TFR alla previdenza complementare. In caso di cambio di settore o di contratto collettivo, se il fondo pensione è specifico per il contratto del lavoro precedente, il lavoratore perde i requisiti di partecipazione al fondo e può trasferire la posizione a un altro fondo pensione o riscattare la posizione maturata fino a quel momento.