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Quali sono le conseguenze di un licenziamento verbale?

Artemide Martino
Artemide Martino
2025-08-26 19:54:03
Numero di risposte : 22
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Il licenziamento verbale è inefficace: ciò significa che il licenziamento comunicato solo oralmente non produce alcun effetto e, in particolare, non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti, sicché il datore di lavoro è tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore sino a quando non sopravvenga un’efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto di lavoro o l’effettiva riassunzione. Le conseguenze derivanti dal licenziamento intimato in forma orale sono attualmente disciplinate, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, dall’art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012, e, per i lavoratori assunti dopo tale data, dall’art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015. Il lavoratore licenziato oralmente ha diritto a: essere reintegrato nel posto di lavoro; ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione; ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; scegliere fra la reintegra e l’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. L’unica novità introdotta dalla riforma del 2015 è rappresentata dalla base di calcolo dell’indennità risarcitoria: mentre il secondo comma dell’art. 18 fa riferimento alla retribuzione globale, l’art. 2 del decreto legislativo 23/2015 prevede che l’indennità debba essere “commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Pasquale Mazza
Pasquale Mazza
2025-08-21 10:46:49
Numero di risposte : 21
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Il licenziamento verbale è sanzionato dall’articolo 18, comma 1, della Legge 300/1970 – anche conosciuto come lo Statuto dei Lavoratori, il quale stabilisce che in caso di licenziamento verbale il dipendente debba essere reintegrato all’interno del suo posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto a: essere reintegrato nel posto di lavoro; ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non può comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione); ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; scegliere fra la reintegra e l’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. L’art. 2 del decreto stabilisce infatti che, in caso di licenziamento intimato in forma orale, il lavoratore continua ad avere diritto: alla reintegrazione nel posto di lavoro al risarcimento del danno al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a poter sostituire la reintegra con un’indennità pari a quindici mensilità.
Veronica Rinaldi
Veronica Rinaldi
2025-08-18 22:34:00
Numero di risposte : 32
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Il licenziamento verbale è nullo, è come se non fosse mai stato pronunciato. La legge impone la forma scritta per la validità del licenziamento, a tutela del lavoratore. Di conseguenza, un licenziamento comunicato oralmente è privo di effetti giuridici: il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni, come se tale comunicazione non fosse mai avvenuta. Questo implica che il dipendente continua a maturare il diritto alla retribuzione, anche qualora gli venga impedito l’accesso ai locali aziendali. Il licenziamento verbale è generalmente nullo e privo di validità giuridica, salvo il caso in cui, successivamente, venga formalizzato tramite comunicazione scritta, come una raccomandata. Finché non ricevi una lettera di licenziamento devi presentarti regolarmente al lavoro. Se ti viene impedito l’accesso, raccogli prove: testimonianze, registrazioni audio/video. Se ti lasciano senza mansioni, registra anche questo: è demansionamento o, se ripetuto nel tempo, mobbing. Il demansionamento è l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento. Il mobbing consiste in comportamenti vessatori e discriminatori sul luogo di lavoro. Entrambi ti danno diritto a chiedere il risarcimento danni facendo causa al tuo datore di lavoro.
Franco Caruso
Franco Caruso
2025-08-06 18:15:32
Numero di risposte : 37
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Il licenziamento verbale si verifica quando il datore di lavoro comunica la cessazione del rapporto senza alcun atto scritto. La legge considera inefficace il licenziamento orale: esso non interrompe formalmente il rapporto di lavoro. In questo caso, il datore è tenuto a continuare a corrispondere la retribuzione fino a che non formalizzi correttamente il licenziamento. Sebbene la giurisprudenza ritenga che non sia obbligatorio impugnare nei 60 giorni un licenziamento verbale, è altamente consigliato farlo. Con l’impugnazione, il lavoratore può ribadire la propria disponibilità al lavoro, evitando possibili contestazioni di assenza ingiustificata. Questa strategia rafforza la posizione difensiva del dipendente, mettendo pressione sull’azienda e prevenendo eventuali strumentalizzazioni della situazione. Una tempestiva reazione consente di preservare integralmente i diritti lavorativi ed economici derivanti dal rapporto di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla cosiddetta tutela reintegratoria piena prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act. Il giudice, accertata l’illegittimità del licenziamento, dispone la reintegra nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione. Inoltre, il lavoratore ha diritto a un risarcimento minimo pari a cinque mensilità, al versamento dei contributi previdenziali mancanti e, alternativamente alla reintegra, può optare per un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità.
Massimo Piras
Massimo Piras
2025-07-29 00:48:41
Numero di risposte : 18
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Le conseguenze di un licenziamento orale sono abbastanza scontate: la nullità, anzi l’inesistenza, del licenziamento stesso. In pratica è come se il lavoro non fosse mai cessato e, pertanto, si continua a maturare il diritto allo stipendio, al versamento dei contributi previdenziali, ferie, tredicesima, quattordicesima e quant’altro è legato al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, in caso di azione legale, sarà chiamato a versare tutte queste somme. La mancata adozione della forma scritta per il licenziamento e per la comunicazione dei relativi motivi comporta l’inefficacia del licenziamento medesimo. Poiché il licenziamento orale è inesistente non si applica il termine di decadenza dei 60 giorni per l’impugnazione dello stesso. Il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale non richiede l’impugnazione nel termine di decadenza imposto dalla legge. Esso pertanto non incide sulla continuità del rapporto e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio. Quindi, in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui la legge fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso. La conseguenza risulta ora abbastanza chiara: il dipendente potrebbe attendere diversi mesi prima di agire, così andando a incrementare l’ammontare degli stipendi che l’azienda dovrà versargli a seguito della reintegra, senza nello stesso tempo lavorare.