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Cos'è un verbale di licenziamento?

Deborah Fabbri
Deborah Fabbri
2025-07-28 22:55:54
Numero di risposte : 18
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Il licenziamento verbale è un atto mediante il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro senza utilizzare la forma scritta. La legge infatti vieta in ogni caso che un licenziamento sia integrato dalla mera forma orale, al posto di quella scritta. Il recesso unilaterale esercitato dall’azienda va sempre reso noto in forma scritta, indipendentemente dalle ragioni giustificative. Pertanto, anche quando il licenziamento è astrattamente legittimo perché legato alla cosiddetta giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo, è necessario comunque un comunicato scritto al lavoratore licenziato. Altrimenti, il licenziamento verbale è da ritenersi di fatto nullo, inesistente e quindi come mai verificatosi da un punto di vista giuridico. Laddove un datore di lavoro esclami a voce al lavoratore che è stato appena cacciato, dovrà seguire a breve una formale missiva in tal senso. È vero però che la giurisprudenza della Cassazione ha ammesso la validità del licenziamento, anche nelle ipotesi in cui la forma scritta sia stata rispettata attraverso l’invio di una semplice e-mail o messaggio Whatsapp. Il rapporto di lavoro che lega dipendente e datore di lavoro pertanto non cessa in ipotesi di licenziamento verbale, anzi conserva la sua validità. Spetterà però al lavoratore attivarsi ed impugnare il licenziamento verbale, in via giudiziaria.
Claudia Gatti
Claudia Gatti
2025-07-28 22:30:33
Numero di risposte : 15
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Il licenziamento verbale può essere definito come uno scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro, disposto dal datore di lavoro solo verbalmente, caratterizzata dall’assenza di comunicazione scritta destinata al lavoratore. In realtà, secondo la Giurisprudenza, il licenziamento verbale è un licenziamento illegittimo, dal momento che viola l’articolo 2 della Legge 604/1966, all’interno del quale è stabilito che “il datore di lavoro […] deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace“. Non solo, quindi, il licenziamento verbale è un licenziamento illegittimo, ma è anche un licenziamento inefficace.
Evangelista Vitale
Evangelista Vitale
2025-07-28 21:30:51
Numero di risposte : 17
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Un verbale di licenziamento non è menzionato direttamente nel testo, invece si parla di una lettera di licenziamento. La lettera di licenziamento è un documento obbligatorio per legge che il datore di lavoro deve inviare al lavoratore per comunicare formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. E’ una comunicazione formale che il datore di lavoro invia al dipendente per notificare la cessazione del rapporto di lavoro. Secondo l’articolo 2 della Legge 604 del 1966, la lettera di licenziamento deve essere redatta in forma scritta e consegnata al lavoratore per avere efficacia legale. Ha effetto solo quando viene a conoscenza del lavoratore. Deve esprimere in modo chiaro e inequivocabile la volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto. Un licenziamento verbale è considerato nullo e privo di effetti legali, a meno che non venga seguito da una lettera di licenziamento scritta che rispetti i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge.
Oretta Pellegrini
Oretta Pellegrini
2025-07-28 19:59:15
Numero di risposte : 18
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Il licenziamento deve avvenire con formale lettera raccomandata. Il licenziamento verbale è inefficace. Il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio. Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso. Se il datore di lavoro vi licenzia verbalmente, continuate a presentarvi sul posto di lavoro. Denunciate l'illegittimità del comportamente del datore di lavoro all'Ispettorato del Lavoro della vostra città. Consultatevi immediatamente con un legale di vostra fiducia per la predisposizione di una diffida: il licenziamento verbale è inefficace.