Il licenziamento va comunicato per iscritto, a pena di nullità.
E poiché spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato tale forma, è necessaria anche la prova del ricevamento della comunicazione.
Di certo, la forma tradizionale è la raccomandata a/r perché garantisce la prova del ricevimento.
Se il lavoratore dispone di una PEC che ha indicato al datore per le comunicazioni, il licenziamento può essere inoltrato anche su tale casella di posta elettronica certificata.
Molto frequente è anche la lettera consegnata a mani, con firma per ricevimento.
Tale firma non implica accettazione del licenziamento e quindi rinuncia alla sua impugnazione, ma solo la conferma di avvenuta “presa visione”.
Anche quest’ultimo debe sempre seguire la forma scritta, a pena di nullità.
Il licenziamento verbale non ha valore.
Pertanto, il rapporto di lavoro non viene risolto.
Il datore può rinunciare al preavviso, intimando il licenziamento in tronco ma corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
La lettera di licenziamento economico debe comunque dare al dipendente il preavviso.
Quando invece si tratta di comunicare il licenziamento per motivi disciplinari, il datore deve prima inviare al dipendente una lettera di contestazione.
All’esito il datore debe comunicare, in modo tempestivo, la decisione assunta e quindi l’eventuale provvedimento di licenziamento.