Al momento della proposta di concordato i contratti di lavoro non necessariamente devono essere risolti.
L’eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro era già osteggiata dalle disposizioni di cui all’art. 2119 c.c., che escludono esplicitamente che il fallimento (e il concordato preventivo) possano costituire giusta causa di licenziamento.
Nelle situazioni in cui la continuazione dell’attività dell’impresa comporta un esubero del personale dipendente, il debitore o il commissario giudiziale, a seguito della ridotta attività aziendale, si vedono costretti alla cessazione dei rapporti di lavoro, ma per “per giustificato motivo oggettivo” con applicazione delle previsioni di cui all’art. 2118 c.c.
Ai sensi dell’art. 161 legge fallimentare, con il concordato preventivo viene proposto un piano di risanamento contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che dovrà prevedere delle nuove prospettive di sostenibilità dell’iniziativa economica e, di conseguenza, definire l’eventuale dismissione di attività non strategiche o non remunerative, con conseguente possibile evidenza del personale in esubero.
Qualora sia prevista una ristrutturazione dell’attività e, di conseguenza, emergano esuberi negli organici, dovrebbero essere definite già in questa fase le modalità, i tempi ed i costi per la cessazioni dei rapporti.
La riforma Fornero ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla legge n. 223/1991, artt. 4 e 24.
Eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo non determinano più automaticamente l’inefficacia dei recessi intimati a conclusione della procedura stessa.
La procedura da seguire per i licenziamenti collettivi è quella prevista negli art. 4 e 5 L. 223/91 in materia di mobilità, cui l’art. 24 rinvia.
La fase sindacale si deve aprire con la preventiva comunicazione ai soggetti che il legislatore ha ritenuto idonei a svolgere un’adeguata funzione di controllo sociale.
Tale comunicazione deve contenere informazioni relative ai motivi che determinano gli esuberi, ai motivi tecnici ed organizzativi in base ai quali si ritiene di non poter evitare la riduzione del personale dipendente neppure adibendoli ad altre mansioni.
Esaurite le fasi sindacale ed amministrativa il datore di lavoro può legittimamente intimare il recesso ai lavoratori in esubero, ma durante tutto questo periodo di tempo i costi del personale restano a carico dell’impresa che non potrà neppure attivare l’intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria, per contrarietà dei presupposti della medesima con gli annunciati esuberi strutturali.