Cosa prevede il concordato liquidatorio?

Nicoletta Leone
2025-08-30 13:18:29
Numero di risposte
: 14
Il concordato semplificato liquidatorio è un procedimento che viene in aiuto agli imprenditori nel caso in cui la procedura di composizione negoziata non abbia successo.
Il concordato semplificato liquidatorio presents caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal concordato classico, tra cui il fatto che non è prevista la fase di ammissione.
Non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori.
Non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari nonostante l’impianto liquidatorio dello strumento.
L’imprenditore, entro 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto, può presentare al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale una proposta di concordato con cessione dei beni.
Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, nomina con decreto un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.
Con il medesimo decreto, il Tribunale ordina che la proposta di accesso al concordato, accompagnata dal parere dell’ausiliario e dalla relazione finale dell’esperto, sia comunicata ai creditori e fissa la data dell’udienza per l’omologazione.
I creditori e qualsiasi persona interessata possono proporre opposizione all’omologazione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza.
Il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano liquidatorio, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Con il decreto di omologazione il Tribunale nomina un liquidatore.
Se il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni, il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.