Come funziona fiscalmente una sponsorizzazione?

Lia Ruggiero
2025-08-30 21:22:00
Numero di risposte
: 16
Per espressa previsione legislativa le spese sostenute per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche sono ammesse in deduzione dal reddito prodotto fino a concorrenza della somma di 200.000 euro qualificabili come spese di pubblicità.
Da un punto di vista normativo, infatti, tenuto conto della decisione contenuta nell’art. 90, c. 8 L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
In pratica, le condizioni per rendere pienamente legittima la deduzione di tali tipologie di costi appare condizionata dalla sussistenza dei seguenti elementi: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
La ratio di tale conclusione, pienamente condivisibile, è nel combinato disposto degli artt. 108 e 109 del Tuir, nonché dell’art. 90, c. 8 L. 289/2002.
La presunzione legale di inerenza e congruità delle spese in favore delle ASD, in pratica, preclude ogni tipo di sindacato del Fisco.

Fabiano Rossi
2025-08-30 20:27:45
Numero di risposte
: 21
Le spese di sponsorizzazione possono essere dedotte ai fini delle imposte dirette se rispettano determinati requisiti di effettività e inerenza.
Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche (ASD), la legge prevede una presunzione assoluta di inerenza che esclude la possibilità di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla mancanza di un ritorno commerciale diretto.
Secondo l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 (oggi sostituito dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs 36/2021, che mantiene lo stesso contenuto), le sponsorizzazioni a favore di ASD sono considerate spese pubblicitarie e quindi deducibili integralmente nell’esercizio in cui vengono sostenute.
Per applicare questa presunzione, è necessario che: I corrispettivi erogati siano direttamente legati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto sponsor.
L’ASD beneficiaria fornisca una specifica attività promozionale a favore dello sponsor.
La Cassazione (sentenza n. 6079/2024) ha confermato che la presunzione assoluta di inerenza si applica alle sponsorizzazioni verso ASD, purché rispettino i criteri previsti dalla legge.

Gelsomina Milani
2025-08-30 19:45:54
Numero di risposte
: 16
Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive.
L'agenzia delle Entrate e la dottrina prevalente ritengono che le spese di sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.
La circolare 34/E/2009 ha afermato che le spese di sponsorizzazione, per essere deducibili come spese di pubblicità, devono avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa e essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
Il decreto del 19 novembre 2008 ha stabilito che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati, mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive.
Per l’impresa che intenda avviare un piano di sponsorizzazione, sarà preferibile redigere in forma scritta l’accordo di sponsorizzazione fornendo ogni dettaglio in merito all’oggetto della sponsorizzazione, alle modalità di espletamento, alle prestazioni a carico delle parti.
Conservare tutta la documentazione ritenuta utile a prova del fatto che il contratto abbia avuto effettivamente esecuzione, al fine di disporre di quanto necessario a provare, in sede di eventuale contestazione, l’effettività della sponsorizzazione.
Fornire prova della ratio della sponsorizzazione effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, specificando l’obiettivo perseguito con la spesa in questione ed evidenziando il target dei clienti che l’azienda intende avvicinare.

Armando Rossetti
2025-08-30 16:20:38
Numero di risposte
: 17
Fiscalmente la sponsorizzazione è da intendersi come attività commerciale.
Infatti, per gli enti associativi sono da considerarsi come NON commerciali solo le attività a pagamento rivolte agli associati, svolte in attuazione degli scopi statutari.
Altre attività, ad esempio quelle rivolte a terzi non soci, vendita di beni, pubblicità, sponsor ecc…….. sono sempre attività commerciali.
Quindi, se per l’ente associativo la sponsorizzazione è un’attività del tutto sporadica, questa potrà essere considerata come attività commerciale occasionale, senza necessità di aprire una P Iva ma presentando comunque una denuncia dei redditi.
Diversamente, se non si tratta di attività occasionale, sarà necessaria l’apertura di una P Iva.
Precisiamo comunque che se lo sponsor vuole detrarre le spese di sponsorizzazione e pubblicità, l’ente associativo dovrà rilasciare regolare fattura, e non semplice ricevuta.
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