Chi sono i creditori privilegiati in un concordato preventivo?

Massimo Bianchi
2025-08-30 17:11:20
Numero di risposte
: 17
Nel concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare ante riforma, vi era la necessità del pagamento integrale di qualsiasi creditore privilegiato.
I creditori privilegiati speciali o generali nel concordato preventivo appaiono totalmente “stravolte”, sia per possibilità di soddisfacimento che per “assicurazione di pagamento”.
Il credito di rivalsa per I.V.A. sono creditori privilegiati.
Un creditore privilegiato doveva essere soddisfatto per intero nel concordato, fondato sul medesimo presupposto oggettivo del fallimento.
Percorrendo le regole che governano la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati speciali o generali nel concordato preventivo.
Tale parametro, peraltro, dovrebbe avere una sicura incidenza sul trattamento dei creditori privilegiati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Simona Riva
2025-08-30 16:28:27
Numero di risposte
: 19
I creditori privilegiati in un concordato preventivo sono coloro che hanno un credito che può essere considerato prioritario rispetto ad altri creditori chirografari.
Il creditore che sostiene di avere un credito privilegiato può sollevare la questione in occasione del giudizio di omologazione.
Tuttavia, l'opposizione che attiene alla entità e collocazione del credito è ammissibile solo ove la questione da decidere sia rilevante ai fini delle maggioranze.
Il creditore può anche promuovere un giudizio ordinario di cognizione per far accertare che vanta un credito privilegiato.
In questo caso, il commissario deve attendere gli eventi e esporre la situazione e la propria opinione sul privilegio richiesto in sede di opposizione nel giudizio di omologazione o nella causa ordinaria.
Il commissario non può fare nulla se non illustrare la situazione al creditore e attendere gli eventi.
Il creditore che sostiene di avere un credito privilegiato non può fare nulla ai fini del voto se non sollevare la questione in occasione del giudizio di omologazione o promuovere un giudizio ordinario di cognizione.
L'unica sede in cui il creditore poteva far valere la sua qualifica di privilegiato era infatti fino a detta adunanza, alla quale il giudice delegato avrebbe potuto decidere in via provvisoria ai fini del voto.
La qualifica di creditori privilegiati è determinata ai sensi dell'art. 176.
I creditori privilegiati possono far valere i loro diritti in sede di giudizio di omologazione o in un giudizio ordinario di cognizione.

Ninfa Ferraro
2025-08-30 14:15:04
Numero di risposte
: 9
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
I creditori privilegiati nel concordato preventivo sono coloro che hanno un credito garantito da ipoteca, pegno o altra forma di prelazione.
L'art. 177, comma 3, ante-correttivo 2007, dispone che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La legge non consente la falcidia o il trattamento differenziato per i creditori privilegiati nel concordato preventivo, salvo che essi non rinuncino al diritto di prelazione.

Monia Marchetti
2025-08-30 12:14:35
Numero di risposte
: 16
I creditori privilegiati sono quelli a cui la legge attribuisce un valore particolare in base alla loro natura o motivazione.
Essi hanno una prelazione sul patrimonio del debitore, in forza dell’articolo 2745 del Codice civile.
Sono privilegiati tutti quei crediti che derivano da: rapporti di lavoro, obblighi alimentari, tributi evasi allo Stato, spese di giustizia.
Ad essere soddisfatti per prima saranno sempre coloro che hanno crediti di natura fondiaria ed ipotecaria.
La soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo è un argomento delicato e che merita una trattazione dettagliata.
Per prima cosa bisogna distinguere tra i creditori privilegiati generali, ovvero quelli che vantano un diritto di prelazione sull’intero patrimonio, e speciali, cioè quelli con un privilegio su un singolo elemento del patrimonio.
L’imprenditore che propone il concordato ha l’obbligo di soddisfare integralmente tutti i creditori, ma la legge impone un ordine preciso: per primi si soddisfano i creditori garantiti da ipoteca poi i creditori fondiari sulla restante parte – se c’è – gli altri creditori.
L’ordine di soddisfazione è descritto minuziosamente negli articoli 2771 e seguenti del Codice civile.