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Quanto scarica un'azienda per sponsorizzazione?

Bacchisio Greco
Bacchisio Greco
2025-08-30 21:48:53
Numero di risposte : 18
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Nelle due ipotesi descritte sussiste una detrazione forfettaria al 50% per le prestazioni di pubblicità mentre per quelle di sponsorizzazione è prevista nella misura del 10%, restando in carico all’ufficio l’onere di provare le violazioni contestate. È quanto espressamente chiarito dalla CGT 2° gr Lazio. La sponsorizzazione rappresenta un’intesa tra due entità in cui un’organizzazione lo sponsor finanzia o fornisce risorse a un evento, squadra, atleta individuale o organizzazione sportiva il beneficiario. L’amministrazione, attraverso tale contratto, assume il ruolo di “sponsee”, ossia di soggetto sponsorizzato, può ottenere da un operatore privato, che diviene “sponsor”, un contributo finanziario ossia il compimento di un intervento a cura e spese dell’operatore stesso, in cambio di prestazioni di carattere promozionale. L’amministrazione, attraverso tale contratto, assume il ruolo di sponsee, ossia di soggetto sponsorizzato, può ottenere da un operatore privato, che diviene sponsor, un contributo finanziario ossia il compimento di un intervento a cura e spese dell’operatore stesso, in cambio di prestazioni di carattere promozionale.
Nazzareno Gentile
Nazzareno Gentile
2025-08-30 21:26:53
Numero di risposte : 12
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Secondo i giudici di legittimità, l’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 ha introdotto una vera e propria presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione. Per beneficiare di questa presunzione assoluta è sufficiente che: 1. Il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica 2. Sia rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 euro) 3. La sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor 4. Il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto l’attività promozionale La Cassazione ha chiarito che non è necessario dimostrare un diretto ritorno commerciale dell’investimento pubblicitario. Secondo la Corte, nel campo delle sponsorizzazioni è “improponibile, se non impossibile” stabilire quale sia l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione. Una norma speciale con finalità agevolative I giudici hanno sottolineato come l’art. 90 rappresenti una norma speciale, che deroga al regime ordinario di deducibilità dei costi. La ratio è quella di incentivare gli investimenti nello sport dilettantistico, considerato un settore di rilevanza sociale e costituzionale meritevole di tutela.
Gabriella Verdi
Gabriella Verdi
2025-08-30 16:46:21
Numero di risposte : 17
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Le spese sostenute per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche sono ammesse in deduzione dal reddito prodotto fino a concorrenza della somma di 200.000 euro qualificabili come spese di pubblicità. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Le condizioni per rendere pienamente legittima la deduzione di tali tipologie di costi appare condizionata dalla sussistenza dei seguenti elementi: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima. Nel caso di sponsorizzazioni a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, stante la presunzione assoluta della natura pubblicitaria di tali spese sancita dall’art. 90, c. 8 L. 289/2002, non occorrerebbe neanche accertare la sussistenza di alcun tipo di correlazione tra attività del soggetto erogante che interviene quale finanziatore/sponsor e il soggetto sponsorizzato. Viene riconosciuta una sorta di inerenza diretta e automatica fino alla soglia di 200.000 euro, mai assoggettabile a valutazioni in termini di coerenza e congruità della spesa. La presunzione legale di inerenza e congruità delle spese in favore delle ASD, in pratica, preclude ogni tipo di sindacato del Fisco.