La differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza la si può individuare proprio in relazione all’atto con cui viene conferita la rappresentanza, cioè la procura.
Nell’ambito del contratto di mandato, il conferimento di una procura da parte del mandante al mandatario, fa si che il negozio giuridico posto in essere dal mandatario riverberi i suoi effetti direttamente nella sfera del mandante.
Nell’ambito del contratto per persona da nominare il terzo contraente viene a conoscenza solo successivamente del nominato, il quale, al momento dell’accettazione della nomina, acquista la qualità di parte del contratto con effetto retroattivo.
La dottrina ritiene che il contratto per persona da nominare si tratti di una ipotesi di rappresentanza eventuale, perchè in caso di mancata nomina il contratto produrrà i suoi effetti nei confronti dei soggetti originari.
Nell’ambito del contratto di mandato, la mancanza di una procura obbliga il rappresentante a trasferire in capo al rappresentato il negozio concluso con il terzo, mentre invece non osta, nell’ambito del contratto per persona da nominare, alla produzione degli effetti del contratto stipulato direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.