Differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza?
Nazzareno Martino
2025-09-14 08:16:08
Numero di risposte
: 29
La differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza la si può individuare proprio in relazione all’atto con cui viene conferita la rappresentanza, cioè la procura.
Nell’ambito del contratto di mandato, il conferimento di una procura da parte del mandante al mandatario, fa si che il negozio giuridico posto in essere dal mandatario riverberi i suoi effetti direttamente nella sfera del mandante.
Nell’ambito del contratto per persona da nominare il terzo contraente viene a conoscenza solo successivamente del nominato, il quale, al momento dell’accettazione della nomina, acquista la qualità di parte del contratto con effetto retroattivo.
La dottrina ritiene che il contratto per persona da nominare si tratti di una ipotesi di rappresentanza eventuale, perchè in caso di mancata nomina il contratto produrrà i suoi effetti nei confronti dei soggetti originari.
Nell’ambito del contratto di mandato, la mancanza di una procura obbliga il rappresentante a trasferire in capo al rappresentato il negozio concluso con il terzo, mentre invece non osta, nell’ambito del contratto per persona da nominare, alla produzione degli effetti del contratto stipulato direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Alessandro Sanna
2025-09-04 18:00:00
Numero di risposte
: 28
La differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza è che nel contratto per persona da nominare, la parte si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
La teoria maggiormente seguita è che il contratto per persona da nominare sia un'ipotesi di rappresentanza eventuale in incertam personam.
I detrattori di tale teoria sostengono che nella maggior parte dei casi difetterebbe la procura e che l’art. 1398 c.c. sancisce l’inefficacia dell’atto compiuto dal falsus procurator.
Si controbatte, allora, che la procura è sostituita in questo caso da un meccanismo diverso, dato dalla combinazione della nomina e della successiva accettazione, parificata ad una ratifica.
La natura giuridica di tale istituto è oggetto di discussione.
La tesi dell’inefficacia è sostenuta da coloro che ritengono antieconomico prevedere l’immediata efficacia nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di dare.
La tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità è che lo stipulante acquista immediatamente i diritti scaturenti dal contratto.
Il contratto per persona da nominare e la rappresentanza hanno in comune il fatto che tutelano il terzo contraente, ma con modalità diverse.