Differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza?

Alessandro Sanna
2025-09-04 18:00:00
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La differenza tra contratto per persona da nominare e rappresentanza è che nel contratto per persona da nominare, la parte si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
La teoria maggiormente seguita è che il contratto per persona da nominare sia un'ipotesi di rappresentanza eventuale in incertam personam.
I detrattori di tale teoria sostengono che nella maggior parte dei casi difetterebbe la procura e che l’art. 1398 c.c. sancisce l’inefficacia dell’atto compiuto dal falsus procurator.
Si controbatte, allora, che la procura è sostituita in questo caso da un meccanismo diverso, dato dalla combinazione della nomina e della successiva accettazione, parificata ad una ratifica.
La natura giuridica di tale istituto è oggetto di discussione.
La tesi dell’inefficacia è sostenuta da coloro che ritengono antieconomico prevedere l’immediata efficacia nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di dare.
La tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità è che lo stipulante acquista immediatamente i diritti scaturenti dal contratto.
Il contratto per persona da nominare e la rappresentanza hanno in comune il fatto che tutelano il terzo contraente, ma con modalità diverse.