Come si fa a calcolare la legittima?
Sandra Montanari
2025-10-02 02:25:50
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: 26
Il calcolo per accertare la lesione della quota di legittima è il seguente.
Si calcola il valore economico di tutti i beni esistenti nel patrimonio del defunto.
A tale valore si detraggono i debiti ed al risultato così ottenuto si aggiunge il valore delle eventuali donazioni che questi abbia fatto in vita a vantaggio degli eredi o di terzi.
Se la somma del valore dei beni del de cuius è pari a 90 e non ci sono né debiti, né donazioni da considerare, allora sarà pari a 90 il valore sul quale calcolare sia le quote di legittima che la quota disponibile.
Audenico Fiore
2025-09-21 19:13:25
Numero di risposte
: 23
Per il calcolo della legittima occorre:
a) formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati (150 + 120 = 270);
b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la “quota disponibile”);
e, alfine:
c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.
Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:
- alla moglie, 67,5 (ma nell’eredità ella ne trova solo 50, cioè i 3/9 di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento),
cosicchè ella è in “credito” di 17,5;
- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè i 2/9 di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);
mentre la quota “disponibile” è di (270 – 67,5 – 45 – 45 – 45 =) 67,5.
C’è dunque un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120 (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile):
ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di “ridurre” (di qui il termine “azione di riduzione”) la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante.
Kociss Martini
2025-09-11 06:57:51
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: 24
Il calcolatore tiene conto delle priorità stabilite dal codice civile.
I parenti che possono ereditare in caso di successione legittima sono: Coniuge, Figli, Fratelli, Ascendenti, Altri parenti entro il 6° grado.
La quota di legittima è la parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre.
Il calcolatore prende in considerazione soltanto l’ipotesi in cui al defunto sopravvivano i genitori e non altri avi.
Nel campo della maschera si devono indicare solo i parenti di grado più prossimo.
Teseo Villa
2025-09-11 06:53:10
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: 29
Prima di procedere con una delle succitate azioni è necessario, però, determinare la quota di legittima tramite un calcolo che può essere riassunto con una semplice formula del seguente tenore (relictum – debiti) + donatum.
La formazione del c.d. relictum La prima operazione da compiere è quella di formare la massa dei beni relitti: con ciò si intende accertare quali beni il defunto ha lasciato alla morte e procedere con il calcolo del loro valore, includendo anche tutti i beni sotto condizione risolutiva.
Non devono includersi nel relictum i diritti che si estinguono automaticamente con l’effetto morte ovvero quelli in cui la morte comporti termine finale o condizione risolutiva.
La detrazione dei debiti Una volta formato il relictum occorre sottrarre dallo stesso tutti i debiti ereditari (come le spese funerarie, di sepoltura e tutti i debiti lasciati dal de cuius).
La riunione delle donazioni Ottenuto un “relictum netto” si devono aggiungere tutti i beni di cui il de cuius ha disposto in vita a titolo di donazione.
Devono essere incluse anche le donazioni con dispesa da collazione e imputazione poiché lo scopo del calcolo della legittima è quello di accertare un’eventuale lesione della stessa e il mancato calcolo di queste disposizioni recherebbe un pregiudizio al legittimario, andando contro il disposto legislativo.
Individuazione della quota riservata a ciascun legittimario All’esito delle operazioni testé indicate, si riesce a ricostruire il valore patrimoniale ereditario su cui basarsi per effettuare i calcoli delle quote riservate a ciascun legittimario.
Radames Sorrentino
2025-09-11 06:34:15
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: 29
I legittimari hanno quindi diritto alla rispettiva quota per legge e quindi anche se il testamento disciplina l’eredità in modo diverso.
I legittimari sono il coniuge ed i figli del defunto, nonché i suoi ascendenti se chi muore non lascia figli.
In particolare ai diversi possibili scenari corrispondono diverse quote di legittima: solo un figlio: metà del patrimonio.
due o più figli: due terzi del patrimonio, da dividersi poi in parti uguali.
solo il coniuge: metà del patrimonio.
il coniuge e un figlio: un terzo del patrimonio a testa.
più figli e il coniuge: metà del patrimonio ai figli, che poi dovranno dividerselo in parti uguali, ed un quarto al coniuge.
il coniuge e gli ascendenti: metà del patrimonio al coniuge e un quarto agli ascendenti.
solo ascendenti: un terzo del patrimonio.