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Che cos'è il diritto di comunicazione al pubblico?

Rodolfo Negri
Rodolfo Negri
2025-09-24 15:46:25
Numero di risposte : 25
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Il diritto d'autore permette agli autori di vietare qualsiasi atto di "atto comunicazione al pubblico" delle loro opere. La Direttiva UE 2003/31/UE sul commercio elettronico permette agli autori di vietare qualsiasi atto di “atto comunicazione al pubblico” delle loro opere.
Sesto Pagano
Sesto Pagano
2025-09-12 19:33:20
Numero di risposte : 26
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Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso. Comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

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Elda Battaglia
Elda Battaglia
2025-09-12 19:27:15
Numero di risposte : 30
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L’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico: è suo diritto, quindi, autorizzare e percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione delle sue opere nell’ambito di uno spettacolo in presenza del pubblico. Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell’autore, come nei concerti o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazioni attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e così via. Quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro, non c’è bisogno di autorizzazione. Allo stesso modo, non è considerata “pubblica” la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra SIAE e il Ministero della Cultura. Se invece l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico avvengono nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro, l’autore ha diritto a un compenso ridotto.