Il diritto locativo è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, che trova la sua disciplina codicistica agli artt. 1571 e ss.c.c.
Si tratta di un accordo a prestazioni corrispettive in quanto il locatore si impegna a consegnare l'immobile e il conduttore si impegna pagare periodicamente un canone a titolo di corrispettivo per il godimento del bene.
La locazione si distingue dall'affitto, in quanto questo ha per oggetto una cosa produttiva come ad esempio un'azienda, e anche dal comodato, in quanto questo è essenzialmente gratuito.
La legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. legge sull'equo canone, è decisamente improntata alla tutela della persona del conduttore, considerata la parte "debole" del rapporto.
La normativa è quindi fortemente limitativa dell'autonomia contrattuale, anche se tendente a superare la legislazione codicistica ed avvicinare la disciplina alle regole del libero mercato.
La legge 392/1978 prevedeva, per le locazioni ad uso abitativo, una durata minima quadriennale del rapporto e modalità di determinazione del canone massimo percepibile.