Il diritto locatizio è disciplinato agli artt. 1571 e ss.c.c. ed è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori.
La locazione si tratta di un accordo a prestazioni corrispettive in quanto il locatore si impegna a consegnare l'immobile e il conduttore si impegna pagare periodicamente un canone a titolo di corrispettivo per il godimento del bene.
La disciplina codicistica (artt. 1571-1614) è stata integrata dal legislatore, in particolare in materia di locazioni di immobili urbani.
La legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. legge sull'equo canone, è decisamente improntata alla tutela della persona del conduttore, considerata la parte "debole" del rapporto.
La legge 392/1978, tra le altre cose, prevedeva, per le locazioni ad uso abitativo, una durata minima quadriennale del rapporto e modalità di determinazione del canone massimo percepibile.
La legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede, da un lato, la possibilità di determinare liberamente il corrispettivo della locazione (di durata minima pari ad anni 4+4, salvo disdetta alla prima scadenza e nei casi consentiti).