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Fondo patrimoniale: quali creditori possono aggredirlo?

Pierina Villa
Pierina Villa
2025-05-17 03:53:53
Numero di risposte: 8
Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto crea un patrimonio separato in cui vincola determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Tale patrimonio viene distinto quindi dal proprio ed i beni sono in parte sottratti alla garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c., quantomeno per quei creditori che non hanno diritto di soddisfarsi sui beni del fondo. I creditori che non hanno diritto a rivalersi sui beni nel fondo patrimoniale possono esercitare l’azione revocatoria per ottenere l’inefficacia dell’atto costitutivo. Ai sensi dell’art. 2902 comma 1 c.c., il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Tuttavia, il fondo patrimoniale non costituisce un atto dispositivo, a fronte del quale si rende applicabile la suddetta norma, poiché i beni restano nel patrimonio del conferente, seppur sottoposti a un vincolo di destinazione, con la conseguenza che il creditore non può esercitare le azioni esecutive che gli spetterebbero se fosse stato compiuto un atto di disposizione vero e proprio. La Suprema Corte, confermando l’impostazione dei giudici di merito, ha ribadito il principio secondo cui l’azione revocatoria determina un’inefficacia relativa, circoscritta esclusivamente all’atto revocato. Gli atti autonomi di alienazione, come nel caso dei terzi acquirenti che avevano trascritto i propri titoli prima del pignoramento, restano validi e opponibili alla curatela. La Cassazione ha enunciato quindi il seguente principio di diritto «L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.»
Baldassarre Sorrentino
Baldassarre Sorrentino
2025-05-17 03:49:20
Numero di risposte: 8
I creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenzialmente in due casi, ovvero qualora: il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia oppure se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza. Si possono pertanto distinguere tre categorie di creditori: a) i creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia del patrimonio separato del fondo b) i creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari e che pertanto sono equiparati ai precedenti c) i creditori che conoscevano tale estraneità che vanno equiparati ai creditori personali dei coniugi e ai quali, come tali, è preclusa la possibilità di agire sui beni e i frutti del fondo. Nel caso di fallimento di uno dei coniugi imprenditore, i beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti non confluiranno automaticamente nella massa attiva fallimentare. L'art. 46 L.F. li esclude espressamente da tale massa, facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. e restando pertanto possibile l'esecuzione fallimentare sui beni e sui frutti limitatamente ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.
Erminia Gatti
Erminia Gatti
2025-05-17 03:39:06
Numero di risposte: 6
I debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale e per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, non possono determinare l’aggressione del Fondo Patrimoniale. La Corte di Cassazione esclude una connessione immediata tra le obbligazioni relative all’attività d’impresa o professionali ed i bisogni della famiglia. Tali debiti, pertanto, non possono determinare l’aggressione diretta dei beni conferiti nel Fondo Patrimoniale. Il Fondo Patrimoniale non determina alcuna tutela dai debiti contratti per far fronte alle necessità del nucleo familiare, quali ad esempio l’affitto della casa, le spese di condominio, l’università dei figli ecc. In particolare, secondo la Corte le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, hanno di norma un’inerenza diretta ed immediata con la stessa attività e solo in alguns casi (e comunque solo indirettamente) possono avere un’inerenza finalizzata ai bisogni della famiglia. Conseguentemente, ai fini dell’onere della prova, sarà dapprima il debitore a dover dimostrare l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia e successivamente il creditore a dover provare che una determinata obbligazione è stata assunta, non già nel normale esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, bensì per sopperire ai bisogni della famiglia. In conclusione, i creditori dei debiti contratti nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale si trovano ad affrontare un onere della prova particolarmente gravoso poiché possono rivalersi sui beni conferiti nel Fondo solo dopo aver provato che le obbligazioni – a fronte delle quali sono maturati i suddetti debiti – sono state contratte non già quale normale atto d’esercizio dell’attività, bensì per bisogni della famiglia.
Clara Bianco
Clara Bianco
2025-05-17 02:36:13
Numero di risposte: 3
I creditori non possono aggredire i beni oggetto del fondo, tranne nel caso in cui il fondo sia stato costituito in danno ai creditori stessi. I creditori possono rivalersi sui beni oggetto del fondo o sui loro frutti solo se il debito è stato contratto dei coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia. Se il fondo è costituito allo scopo di non pagare i debiti contratti, è possibile per il creditore promuovere l’azione revocatoria ordinaria, nel caso di debito sorto prima della creazione del fondo i creditori hanno l’onere di dimostrare che il soggetto costituente il fondo era consapevole di creare un pregiudizio ai creditori. Per quanto riguarda i debiti tributari è necessario distinguere i debiti sorti prima o dopo la costituzione del fondo.