Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto crea un patrimonio separato in cui vincola determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Tale patrimonio viene distinto quindi dal proprio ed i beni sono in parte sottratti alla garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c., quantomeno per quei creditori che non hanno diritto di soddisfarsi sui beni del fondo.
I creditori che non hanno diritto a rivalersi sui beni nel fondo patrimoniale possono esercitare l’azione revocatoria per ottenere l’inefficacia dell’atto costitutivo.
Ai sensi dell’art. 2902 comma 1 c.c., il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.
Tuttavia, il fondo patrimoniale non costituisce un atto dispositivo, a fronte del quale si rende applicabile la suddetta norma, poiché i beni restano nel patrimonio del conferente, seppur sottoposti a un vincolo di destinazione, con la conseguenza che il creditore non può esercitare le azioni esecutive che gli spetterebbero se fosse stato compiuto un atto di disposizione vero e proprio.
La Suprema Corte, confermando l’impostazione dei giudici di merito, ha ribadito il principio secondo cui l’azione revocatoria determina un’inefficacia relativa, circoscritta esclusivamente all’atto revocato.
Gli atti autonomi di alienazione, come nel caso dei terzi acquirenti che avevano trascritto i propri titoli prima del pignoramento, restano validi e opponibili alla curatela.
La Cassazione ha enunciato quindi il seguente principio di diritto «L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.»