Fondo patrimoniale: quando si rischia il pignoramento?

Claudia Gatti
2025-06-08 00:42:42
Numero di risposte: 9
Il principale effetto giuridico della costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilità dei beni in esso ricompresi. L’art. 170 del codice civile dispone che i creditori di entrambi o di uno solo dei coniugi non possano pignorare i beni del fondo, a meno che il debito sia stato contratto proprio al fine di soddisfare i bisogni della famiglia. La norma stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La portata della norma è stata chiarita dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’onere di dimostrare che il debito sia stato contratto per scopi familiari incombe su chi intende avvalersi dell’impignorabilità. Ciò significa che il debitore, opponendosi al pignoramento, deve dimostrare che l’operazione che ha originato il debito non serviva al soddisfacimento della famiglia ma ad altri scopi e che di ciò il creditore fosse a conoscenza.
Quali possono essere, dunque, i casi di pignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, per debiti contratti per scopi familiari? Si pensi, ad esempio, all’acquisto di mobili per l’arredamento dell’abitazione familiare inclusa nel fondo patrimoniale, o alla fornitura di energia elettrica per la casa, come alle utenze telefoniche.
La prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Pertanto, ove venga proposta opposizione all’esecuzione, per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che di ciò il creditore fosse consapevole.
Tale prova può essere peraltro fornita anche per presunzioni. È pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

Cristina Palumbo
2025-06-01 07:12:22
Numero di risposte: 2
Il fondo patrimoniale esiste dai tempi della riforma del diritto di famiglia, quindi dal lontano 1975.
Il discrimine principale è la definizione dei “bisogni della famiglia“.
Della singola famiglia, ovviamente: e, conseguentemente, nella valutazione della cosiddetta “aggredibilità” dei beni costituenti ogni fondo patrimoniale si dovrà far riferimento concreto a tale aspetto.
I debiti contratti per soddisfare tali bisogni non sono coperti dalle garanzie offerte dal fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione nella pronuncia citata all’inizio di quest’articolo ha chiarito che i bisogni della famiglia “sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia», ma vanno intesi in senso più ampio e comprendono “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“.
Occorre precisare che, in ogni caso, per avvalersi dello “scudo” di impignorabilità dei beni presenti nel fondo patrimoniale è il debitore ad essere onerato dal dover dimostrare che nel momento in cui il debito è stato assunto il creditore fosse a conoscenza della sua estraneità ai bisogni familiari.

Cira Sala
2025-05-25 22:04:48
Numero di risposte: 1
Il fondo patrimoniale permette di proteggere i beni ovvero non possono essere pignorati dai creditori, ma bisogna fare due distinzioni: debiti anteriori al fondo patrimoniale; debiti posteriori al fondo patrimoniale.
Nel primo caso, il fondo non tutela dai debiti anteriori alla nascita dell’istituto, in quanto si considera in cui è nata l’obbligazione e non quando si è determinata la morosità.
Inoltre, per i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del vincolo, il fondo decade subito e la procedura si avvia automaticamente.
Mentre, per i pignoramenti oltre un anno dalla costituzione è necessario che il creditore proceda con un’azione revocatoria, a condizione che non siano trascorsi più di 5 anni dall’annotazione del fondo patrimoniale e che il debitore non sia titolare di ulteriori beni facilmente aggredibili.
Tuttavia, il fondo patrimoniale non è mai aggredibile trascorsi 5 anni dalla costituzione o quando il debitore risulta essere titolare di ulteriori beni facilmente pignorabili dal creditore.
Sul secondo punto ovvero per i debiti successivi al vincolo di destinazione, anche dopo i 5 anni dalla sua annotazione, il fondo continua ad essere pignorabile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
Si intende di obbligazioni create per realizzare le esigenze indispensabili per il soddisfacimento della famiglia e quelle volte al pieno mantenimento, benessere e sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa.
Quindi, i debiti per il quale il fondo patrimoniale riesce a tutelare sono per quelli contratti per soddisfare le esigenze superflue o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Mariapia Benedetti
2025-05-17 01:01:12
Numero di risposte: 6
La Corte d’Appello di Trieste, accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Zunarelli, ha ritenuto aggredibili i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, anche nel caso in cui il debito sia sorto nell’ambito dell’esercizio di una impresa a conduzione familiare.
La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione della debitrice, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, specificando che i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere aggrediti solo nel caso in cui il debitore provi la conoscenza, in capo al creditore, dello scopo estraneo ai bisogni della famiglia.
Il debitore non aveva fornito la prova, su questi pacificamente gravante, che il debito non era stato assunto per soddisfare i bisogni della famiglia, che devono intendersi in senso lato.
Il prelievo di un’ingente somma a titolo di anticipazione sugli utili sociali, effettuato dai due coniugi titolari dell’impresa, è stato considerato dalla Corte volto a soddisfare le esigenze di vita dei coniugi.
Il giudice di appello ha precisato altresì che oggetto del fondo patrimoniale è un bene immobile, mobile registrato o titolo di credito determinato, sicché, una volta che questo venga trasferito ad altri, viene meno anche il vincolo di destinazione, che non può perciò trasferirsi sul denaro ricavato dalla vendita.
Il denaro, infatti, non risulta elencato tra i beni che possono essere conferiti nel fondo patrimoniale e può perciò essere oggetto di espropriazione.
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