La legge è particolarmente attenta al rapporto tra i figli ed i genitori anche durante la rottura del nucleo familiare.
In particolar modo nel 2006 è stata introdotta una legge speciale che privilegia il diritto dei bambini alla bigenitorialità ossia ad avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi si separano o divorziano, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo della famiglia.
Per questo motivo durante i procedimenti di separazione o divorzio, ma anche all’atto dello scioglimento della convivenza, se mamma e papà non sono sposati, viene privilegiato un affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Questo significa che entrambi dovranno partecipare equamente alle decisioni relative alla vita, alla crescita, all’educazione dei figli e dovranno trascorrere del tempo con loro (compatibilmente con le esigenze scolastiche o lavorative) indipendentemente dalla collocazione degli stessi.
La collocazione dei bambini è intesa come il luogo in cui essi vivono prevalentemente che, generalmente è la casa dove prima viveva il nucleo familiare.
Normalmente il Tribunale individua uno dei due genitori con il quale i minori vivranno nella casa familiare.
Per l’altro genitore, invece, verranno garantiti i cosiddetti diritti di visita (ovvero dei giorni garantiti durante i quali i bambini dovranno stare insieme al genitore che non vive prevalentemente con loro).
In talune situazioni, se i genitori sono d’accordo e riescono a garantire una “facilità di gestione” delle esigenze primarie dei minori è possibile stabilire che i figli vivano in modo alternato con la mamma o con il papà.
Questo significa che i genitori potranno alternarsi nella casa familiare oppure che i bambini si trasferiranno periodicamente nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Queste modalità di affidamento sono particolari, però, e devono essere perseguite solo se si ha la certezza che i minori non ne traggano pregiudizio.
Statisticamente, in Italia, il genitore collocatario è individuato quasi sempre nella madre, anche in base all’età dei bambini.