1. Il bambino non decide chi sarà il genitore con cui convivere Egli semplicemente è chiamato ad esprimere i propri desideri, il proprio punto di vista.
Dopodichè, in mancanza di un accordo tra genitori, è il giudice che decide.
2. Conta anche l’età del figlio
Se un bambino ha meno di 10-12 anni non viene neppure ascoltato dal giudice.
Un bambino di 3, 5, 8 anni non ha la maturità e consapevolezza necessarie per decidere questo aspetto della propria vita.
Se, invece, il figlio minore è adolescente, diciamo 15, 16, 17 anni, la volontà da lui espressa è effettivamente vincolante.
La legge oggigiorno è chiara: il minore che ha compiuto 12 anni deve essere ascoltato dal giudice.
Quale giudice?
Quello della separazione dei genitori.
E anche il bambino di età inferiore ai 10 anni deve essere ascoltato, se capace di discernimento.
In parole povere, a partire dai 12 anni l’ascolto è un obbligo.
Prima dei 12 anni, dipende: sarà il Giudice a decidere se convocare il minore.
3. L’ascolto del minore non è un interrogatorio nè una testimonianza, ma è un semplice colloquio
Da questo colloquio il giudice ricava quali sono i desideri del minore in merito al genitore con cui convivere in via prevalente.
Non c’è pertanto una domanda del tipo: tu, vuoi continuare a vivere con mamma o con papà?
Ma c’è un dialogo su vari argomenti, tra i quali viene toccato anche quello riguardante l’ambiente in cui vivere e la relazione con i genitori.