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Cosa succede se il venditore non vuole più vendere la casa?

Helga Parisi
Helga Parisi
2025-10-13 20:30:57
Numero di risposte : 13
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Se dopo la firma della proposta d’acquisto e del compromesso di vendita il venditore non vuole più vendere, che cosa può fare l’acquirente? Il mancato rispetto di tale scadenza da parte del venditore è da considerarsi un inadempimento contrattuale. L’acquirente può ricorrere al Tribunale per richiedere una di queste due soluzioni: – l’esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre, con cui il Guidice trasferisce la proprietà della casa tramite sentenza, la quale sostituisce il rogito notarile. – la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, con la restituzione del doppio della caparra versata.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-10-04 23:29:05
Numero di risposte : 30
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Nel caso in cui si intenda esercitare la disdetta prima della naturale scadenza del contratto, è possibile incorrere in una penale pari alla provvigione che si otterrebbe dalla vendita dell’immobile. Il mediatore dovrà dare prova quindi di aver compiuto tutte quelle attività necessarie a promuovere l’immobile come la pubblicazione sui principali portali e l'organizzazione delle visite. La penale può essere richiesta solo se il professionista è iscritto all’albo e risulti quindi l’abilitazione. La Corte di Cassazione non ha ritenuto questa clausola come vessatoria tramite la sentenza n. 19565 del 2020. Si può considerare vessatoria solo nel caso in cui la penale sia effettivamente slegata dall’ammontare del compenso e quindi non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore.

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Annalisa Grasso
Annalisa Grasso
2025-10-03 13:19:14
Numero di risposte : 22
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Se il venditore cambia idea e non è più intenzionato a vedere l’immobile, l’acquirente può ricorrere al Tribunale per richiedere una di queste due soluzioni: il passaggio di proprietà coattivo, detto esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre, con cui il Giudice trasferisce la proprietà della casa forzosamente tramite sentenza, la quale si sostituisce al rogito notarile; la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, con la restituzione del doppio della caparra versata. Nel caso in cui il compromesso non indichi alcuna data, l’acquirente deve inviare al venditore una lettera di diffida ad adempiere il contratto. La lettera di diffida dovrà contenere il termine entro cui il venditore deve presentarsi dal notaio e che non deve essere inferiore ai 14 giorni e dovrà specificare che, in caso di ulteriore inadempimento, il contratto verrà considerato automaticamente sciolto. Solo se dopo la diffida nulla cambia, l’acquirente potrà rivolgersi al Tribunale. Il mancato rispetto di tale scadenza da parte del venditore è da considerarsi un inadempimento contrattuale.
Rosanna Esposito
Rosanna Esposito
2025-09-20 06:26:48
Numero di risposte : 26
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Se il proprietario del’immobile non intenda più venderlo e si tiri indietro, l’acquirente non solo perde la casa che desiderava, ma deve recuperare l’importo versato. L’acquirente per tutelarsi dispone di diversi strumenti, a seconda di cosa è contenuto nel contratto preliminare. Se nel compromesso sono indicati la data in cui le parti devono recarsi dal notaio o il termine ultimo in cui devono essere comunicati nome del notaio e giorno del rogito, il mancato rispetto della scadenza da parte del venditore è un inadempimento contrattuale. In questo caso l’acquirente può ricorrere al Tribunale per chiedere una di queste due cose: il passaggio di proprietà coattivo, effettuato dal Giudice tramite una sentenza che ha lo stesso valore del rogito notarile; la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, con la restituzione del doppio della caparra versata. Se invece nel compromesso non è indicata alcuna data, l’acquirente deve inviare al venditore una lettera di diffida, che indichi il termine entro cui il venditore deve presentarsi dal notaio e specifichi che, nel caso non si presentasse, il contratto è da considerarsi annullato.

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