Cosa succede se il venditore si tira indietro dopo un compromesso?
Damiano Fiore
2025-09-20 04:35:53
Numero di risposte
: 17
Tuttavia, può succedere che per qualche ragione il venditore abbia un ripensamento e decida di non vendere più la casa.
La prima cosa da fare è inviare una formale lettera di diffida ad adempiere, per intimare al venditore di presentarsi dal notaio alla data fissata per l’atto di vendita, ed intraprendere le vie legali.
1.L’acquirente può agire giudizialmente (ai sensi dell’art. 2932 del Codice Civile), rivolgersi al tribunale e ottenere l’esecuzione forzata del contratto (o meglio “l'esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre”), cioè una sentenza che trasferisce la proprietà dell’immobile all’acquirente, anche senza il consenso del venditore.
In questo caso, naturalmente il compratore dovrà pagare il prezzo dell’immobile secondo tempi e modalità stabiliti dal giudice.
Inoltre la parte acquirente potrebbe ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del ritardo dovuto al comportamento della parte inadempiente.
2.In alternativa, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto, rinunciando così all’acquisto e sciogliendosi da ogni impegno preso con il compromesso.
L’acquirente avrà diritto alla restituzione del doppio della somma versata al compromesso a titolo di caparra e, se questa era di natura confirmatoria , anche a un risarcimento del danno.
Jari Bellini
2025-09-20 03:24:44
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: 22
Se l’acquirente, in assenza di valido motivo, si tira indietro e non vuol più firmare il contratto di compravendita davanti al notaio, il venditore può optare per una delle seguenti soluzioni:
rivolgersi al giudice per chiedere l’esecuzione forzata dell’obbligo di contrarre;
trattenere la caparra e recedere dal vincolo contrattuale;
agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Il venditore potrebbe anche voler evitare le spese di una causa.
A questo punto potrà anche trattenere la caparra che ha incassato con la firma del compromesso e poi cercare un nuovo acquirente.
Se si tratta di caparra confirmatoria, il venditore può trattenere la caparra e agire in giudizio per ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno da dimostrare con prove specifiche e certe;
se si tratta di caparra penitenziale, il venditore che decide di trattenere la caparra non può anche chiedere ulteriori risarcimenti.
Nel caso in cui il compromesso prevedeva una caparra penitenziale, il venditore può scegliere di rinunciare alla caparra e agire in Tribunale contro l’acquirente per chiedere:
la risoluzione del contratto preliminare: in questo modo il giudice libererà entrambe le parti dal vincolo di sottoscrivere il contratto definitivo;
il risarcimento del danno, da dimostrare in modo puntuale e con prove certe.
Timoteo Donati
2025-09-20 01:43:00
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: 19
Se il venditore decide di tirarsi indietro dopo aver firmato il compromesso, l’acquirente ha diritto di:
Chiedere l’esecuzione forzata del contratto, ovvero ottenere dal giudice una sentenza che tenga luogo del rogito notarile e trasferisca la proprietà.
Richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, soprattutto se nel frattempo l’acquirente ha sostenuto spese (notaio, consulenze, mutuo, ecc.).
Trattenere il doppio della caparra versata al momento del compromesso (se era una caparra confirmatoria).
Se nel compromesso è stata versata una caparra confirmatoria, il venditore dovrà restituire il doppio della somma ricevuta.
Se invece si tratta di caparra penitenziale, la parte che recede perde la caparra o deve restituirla, ma non può essere costretta a concludere la vendita.
Tirarsi indietro dopo il compromesso non è una scelta priva di conseguenze.
Il venditore può trovarsi di fronte a richieste economiche importanti o addirittura alla vendita forzata dell’immobile.
Nadia Marchetti
2025-09-20 01:32:43
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: 17
Se l’acquirente si ritira senza una valida motivazione, il venditore può tutelarsi in diversi modi.
Il venditore ha diritto a trattenere la caparra versata alla firma del compromesso.
La tipologia di caparra determina le conseguenze:
Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): il venditore può trattenerla e, se ritiene di aver subito un danno maggiore, può anche chiedere un ulteriore risarcimento;
Caparra penitenziale (art. 1386 c.c.): il venditore può trattenere la somma ma non può pretendere altri risarcimenti.
Se il venditore ha perso altre opportunità di vendita a causa del ritiro dell’acquirente, può intraprendere un’azione legale per chiedere il risarcimento del danno.
In casi particolari, il venditore può ricorrere al giudice per ottenere il trasferimento coattivo dell’immobile.
Se la sentenza è favorevole, il contratto di compravendita viene formalizzato senza il consenso dell’acquirente, che dovrà versare la somma pattuita.
Simona Bruno
2025-09-20 01:09:34
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: 22
Se il venditore si tira indietro dopo un compromesso, l'acquirente ha il pieno diritto di mettere in atto tutte le strategie possibili per tutelarsi. L'acquirente ha due alternative ben precise e differenti tra di loro per potersi tutelare. La prima possibilità che ha l'acquirente è quella di rivolgersi ad un Tribunale, richiedere un passaggio di proprietà coattivo e il Giudice ha il potere di trasferire la proprietà dell'immobile in maniera forzata tramite una sentenza che va a sostituirsi al rogito notarile. In alternativa l'acquirente può scegliere unilateralmente la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del venditore e pretendere un risarcimento del danno che equivale alla restituzione di una cifra pari al doppio della caparra versata. Se non viene rispettata la data stabilita per il rogito o se viene meno la comunicazione del giorno prescelto si è di fronte ad un inadempimento contrattuale.
Simona Milani
2025-09-19 23:44:37
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: 17
Se il venditore si ritira dopo la proposta di acquisto l’acquirente non ha diritti.
Il venditore non ha alcun vincolo rispetto all’impegno assunto dall’acquirente sul suo bene, e dunque il proprietario è libero di valutare altre offerte e accettare altre proposte di acquisto che gli capitano sotto mano e magari più favorevoli, revocando in qualsiasi momento la vostra.
Dunque fino a quando non si stipula il compromesso che vincola anche il venditore, il proprietario può decidere di revocare la tua proposta in qualsiasi momento e dunque potersi ritirare dalla vostra proposta di acquisto senza subire precedenti legali.
Se nel compromesso è stata specificata la data in cui le parti devono recarsi dal notaio ma il venditore non si presenta, l’acquirente può ricorrere direttamente al giudice e in tribunale richiedere la restituzione del doppio della caparra versata antecedentemente, oppure in determinati casi richiedere il passaggio di proprietà coattivo.
Se nel compromesso non è stata specificata la data entro cui stipulare il rogito, l’acquirente è tenuto a ad inviare al venditore una lettera di diffida di adempimento, comunicandogli il giorno in cui presentarsi dal notaio (entro 14 giorni), e che in caso di inadempimento il contratto verrà sciolto e in sede giudiziaria verrà stabilita la restituzione all’acquirente del doppio della caparra versata.
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