Il danno derivante dall’impossibilità, per il promittente venditore, di vendere l’immobile durante la vigenza del medesimo contratto, deve essere risarcito.
Il promittente venditore, a segito della mancata stipula del contratto definitivo, aveva inviato alla controparte diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Il Tribunale aveva dichiarato l’avvenuta risoluzione del contratto ai sensi della medesima norma, ed aveva sancito che dovesse essere risarcito il pregiudizio alla commerciabilità del bene.
La Cassazione precisa ulteriormente che tale danno è in re ipsa, ossia non necessita di prova.
Il deprezzamento dell’immobile consiste nella differenza tra il prezzo concordato dalle parti all’interno del preliminare e il valore dell’immobile stimato alla data di proposizione della domanda di risoluzione.
Affinché operi la compensatio lucri cum damno, è necessario, in primo luogo, che il beneficio limitante il danno si sia effettivamente prodotto e che non sia meramente potenziale.
Il beneficio che va a compensare il danno deve rientrare nella serie causale dell’illecito, ossia non deve essere frutto di una scelta autonoma da parte del danneggiato o effetto di un evento che si sarebbe prodotto a prescindere dal momento in cui si è verificato l’illecito.
La scelta di locare l’immobile sarebbe stata frutto della libera volontà del danneggiato, e non sarebbe scaturito dall’inadempimento da parte del promissario acquirente.
Non vale a ridurre il danno subito dal promittente venditore neppure il fatto che egli, in conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo, abbia potuto continuare a godere dell’immobile.
La prosecuzione della possibilità, in capo al promittente venditore, di godere dell’immobile, non costituisce un vero e proprio vantaggio, bensì è semplicemente effetto della persistenza del diritto di proprietà.