Si tratta in ultima analisi della somma di denaro che uno dei coniugi, quello più abbiente, deve versare all’altro, periodicamente, purché ricorrano specifiche condizioni, e che può variare in modo evidente a seconda della situazione concreta.
Nel processo di determinazione dell’idoneità a ricevere l’assegno entrano in gioco molteplici criteri, che spaziano dal contributo alla formazione del patrimonio, sia personale che familiare, alle probabilità di reddito futuro, passando per l’età del coniuge e la durata dell’unione matrimoniale.
Il quadro viene completato poi dalle valutazioni inerenti al livello di formazione professionale da parte del coniuge più “debole”.
Il mantenimento della moglie, o del marito nel caso si trovi lui senza lavoro, non sarà definitivo e l’assegno, secondo la normativa, verrà meno in caso di unione civile, nuovo matrimonio o anche convivenza stabile.
Inoltre al mutare delle circostanze che ne hanno giustificato il riconoscimento ne potrà essere modificato l’importo o escluso totalmente.
A differenza dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, l’assegno divorzile non è più volto a garantire il “precedente tenore di vita”, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza numero 11504/ 2017, che addirittura era giunta ad individuare come presupposto dell’erogazione la mancanza di autosufficienza economica, e , successivamente, con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1828/2018, che ha configurato l’assegno post matrimoniale come non connesso all’autosufficienza ma a uno squilibrio economico rilevante tra le parti, conseguente alle scelte adottate nell’interesse della famiglia, e adeguato al contributo fornito alla vita familiare, tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatti in funzione del comune interesse familiare.