Il danneggiato perde quindi la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore.
Si è al riguardo ulteriormente precisato che l’assicuratore il quale abbia pagato l’indennità può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c.
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 stabilisca d’altro canto che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.
La surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito.
Ove abbia provveduto all’erogazione della prestazione indennitaria a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, l’assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell’assicuratore della RCA del danneggiante, pretendere il rimborso del relativo ammontare.
Le somme a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente parziale attribuite al danneggiato vanno invero detratte dall’ammontare del danno in favore di quest’ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore RCA.