La libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, però, non possono essere utilizzati a danno dell’altrui reputazione.
L’articolo 595, comma III° del Codice Penale stabilisce che: “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.
La diffamazione tramite i social è un’ipotesi di reato aggravata e la ragione principale consiste nel fatto che tramite l’utilizzo dei mezzi di stampa, di pubblicità, di piattaforme come Fecebook, Instagram, X la diffusione delle notizie, immagini e commenti avviene in maniera molto più rapida e raggiunge un elevato numero di persone in tempi pressochè immediati.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24212 del 2021,ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso la propria pagina Facebook costituisce una forma di diffamazione aggravata.
La diffamazione online rappresenta una forma aggravata rispetto a quella tradizionale anche a causa della capacità virale della rete internet.
La portata dell’offesa è molto più ampia e pericolosa; se pensiamo, ad esempio, che appena inseriamo un commento sotto un post, una foto o altro riferendoci ad un’altra persona la condivisione con altri utenti è quasi immediata e, di conseguenza, il danno che viene arrecato ha una portata comunicativa non indifferente.
Un altro dato da tenere in considerazione, e forse il più importante, è che viene lesa la reputazione altrui.