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Quali sono i mezzi di prova per dimostrare la diffamazione?

Giulio Martino
Giulio Martino
2025-09-24 00:00:57
Numero di risposte : 21
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L'onere della prova, cioè la dimostrazione che in realtà non l'ha letta nessuno anche se in teoria avrebbero potuto leggerla in tanti, grava sull'accusato, ossia sul responsabile della diffamazione. Ed è evidente che è una prova molto difficile da fornire. Va detto però che è anche difficile, per la vittima dell'offesa, dimostrare che una semplice “vecchia” lettera sia stata letta da più persone. A meno che egli stesso non l'abbia fatta leggere o in qualche modo resa pubblica. Nel caso di una lettera anonima è però quasi impossibile ottenere un risarcimento del danno sia in forma specifica che in forma pecuniaria. Nel caso di comunicazioni anonime però è impossibile citare in giudizio civile una persona di cui non si conosce l'identità e sarà dunque necessario presentare prima una querela affinché l'autorità giudiziaria penale possa provare a identificare il responsabile.
Ortensia Marino
Ortensia Marino
2025-09-23 23:56:42
Numero di risposte : 20
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Si dovranno dunque indicare i contenuti offensivi e il presunto autore degli stessi, fornendo gli estremi del profilo dal quale risultano esser stati pubblicati i suddetti contenuti ed il codice ID di quest’ultimo. Può esser molto utile indicare anche nominativi di persone che hanno letto e visionato tali contenuti, i quali potrebbero esser sentiti, in un primo momento, nella fase delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, al fine di avvalorare e sostenere l’ipotesi accusatoria, e, in un secondo momento, nel processo innanzi al giudice in qualità di testimoni. Infine, da non sottovalutare è la produzione di documenti che comprovino i fatti denunciati. Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sarebbe altresì necessario fornire l’indirizzo IP di provenienza del post o del diverso contenuto offensivo. La giurisprudenza, al contrario, ritiene che debba esser presa in considerazione la convergenza degli ulteriori indizi raccolti, quali, ad esempio, il movente che ha spinto il soggetto alla commissione del reato.