Il titolare del trattamento dei dati personali negli enti pubblici e privati è la struttura nel suo complesso e cioè il soggetto al quale competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull´utilizzazione dei dati.
Non devono, quindi, essere considerati come "titolari" le singole persone fisiche che l´amministrano o che la rappresentano.
Il Garante ha chiarito, peraltro, che se i "titolari" sono le imprese e le amministrazioni pubbliche, per esse opereranno, nelle diverse scelte che sia necessario assumere, i rispettivi amministratori.
L´autorità ha, peraltro, ribadito che, nel caso di grandi enti o amministrazioni, articolati in direzioni generali o in sedi centrali e periferiche dotate di poteri decisionali del tutto autonomi sui trattamenti effettuati nel loro ambito, le stesse articolazioni possono a loro volta essere considerate come "titolari" o "contitolari" del trattamento.
Il titolare può nominare anche più responsabili del trattamento, scegliendoli in base alle funzioni amministrative esercitate o alle aree territoriali in cui operano, oppure in base al ruolo svolto nel campo informatico.
Si dovrà tenere conto, in ogni caso, del preciso rapporto che la legge 675 disciplina tra il titolare e il responsabile del trattamento, il soggetto cioè a cui può essere affidata, per la sua esperienza e capacità, la concreta gestione e la vigilanza sulla sicurezza delle banche dati.