La procedura esecutiva presenta numerose insidie, specie se il debitore è soggetto che conosce il diritto.
Il giudice dell’esecuzione può riconoscere in favore del creditore una indennità per ripetibili, ossia per le spese di patrocinio che deve affrontare.
Sono tutti elementi che spingono il debitore nella maggior parte dei casi a trovare un accordo con il creditore o, comunque, a pagare ciò che è dovuto al più tardi prima che intervenga il pignoramento o il fallimento.
Il creditore è tenuto ad anticipare i costi di esecuzione, che di volta in volta gli vengono richiesti dall’Ufficio di esecuzione e che sono parametrati al valore del suo credito.
La procedura è seguita interamente dall’Ufficio di esecuzione, se il debitore è una persona fisica, o dall’ufficio fallimenti, se il debitore è una persona giuridica o comunque iscritto a Registro di commercio.
In quest’ultimo caso, sarà necessario che il fallimento venga prima deciso dal Pretore competente.
Il debitore che riceve l’intimazione di pagamento, chiamata “precetto esecutivo”, ha un termine di 10 giorni per interporre opposizione.
A fronte dell’opposizione, il creditore ha un anno di tempo per chiederne al giudice il rigetto.
Una volta ottenuta la pronuncia di rigetto dell’opposizione, il creditore chiede all’ufficio di esecuzione di continuare l’esecuzione.
I compensi dell’avvocato in Svizzera sono regolati in genere secondo il sistema della tariffa oraria, andando da un minimo di Fr. 200.-/h ad un massimo di Fr. 350.-/h, o anche di più se il credito è particolarmente elevato.
Il giudice, nell’accogliere la domanda attorea, dichiarerà il rigetto definitivo dell’opposizione.
Il creditore può avviare la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione se è in possesso di un titolo chiamato, appunto, di rigetto definitivo.
Il creditore può avviare, altresì, la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione se è in possesso di un riconoscimento di debito del debitore constatato mediante atto pubblico o scrittura privata.