Il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale discende dalla previsione dell’articolo 1218 del Codice Civile.
La responsabilità contrattuale vede il suo fondamento nel contratto, quindi nell’accordo tra le parti che sancisce il loro incontro di volontà ed il sorgere di obblighi reciproci.
L’articolo 1218 del Codice Civile sancisce infatti che il debitore, ovvero il soggetto passivo o, più semplicemente, il soggetto che deve adempiere all’obbligo previsto dal contratto, debba eseguire la prestazione prevista senza ritardo ed in maniera esatta, quindi rispondente a quanto previsto dall’accordo.
Qualora non adempia, adempia in ritardo o la prestazione sia inesatta, sarà esposto ad un dovere risarcitorio, che consiste, per l’appunto, nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
In tema di responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore (il c.d. danno emergente) sia del mancato guadagno di quest’ultimo (il c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno).