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Che cos'è il risarcimento danni per responsabilità contrattuale?

Secondo Grasso
Secondo Grasso
2025-10-11 09:28:09
Numero di risposte : 23
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Il risarcimento danni per responsabilità contrattuale si verifica a seguito dell'inadempimento di una determinata obbligazione assunta da un soggetto, detto debitore, nei confronti di un altro, detto creditore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per esserci un risarcimento danni, si devono verificare alcune condizioni direttamente imputabili al colpevole, come un danno, un comportamento illecito e una relazione di causa-effetto tra l’illecito e il danno. I danni che possono essere contemplati in giurisprudenza sono di diverso tipo, ad esempio patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Il risarcimento del danno viene valutato durante una causa civile, durante la quale le parti devono fornire delle prove in merito ai loro comportamenti.
Terzo Caputo
Terzo Caputo
2025-09-28 21:09:07
Numero di risposte : 25
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Il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale discende dalla previsione dell’articolo 1218 del Codice Civile. La responsabilità contrattuale vede il suo fondamento nel contratto, quindi nell’accordo tra le parti che sancisce il loro incontro di volontà ed il sorgere di obblighi reciproci. L’articolo 1218 del Codice Civile sancisce infatti che il debitore, ovvero il soggetto passivo o, più semplicemente, il soggetto che deve adempiere all’obbligo previsto dal contratto, debba eseguire la prestazione prevista senza ritardo ed in maniera esatta, quindi rispondente a quanto previsto dall’accordo. Qualora non adempia, adempia in ritardo o la prestazione sia inesatta, sarà esposto ad un dovere risarcitorio, che consiste, per l’appunto, nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. In tema di responsabilità contrattuale, il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore (il c.d. danno emergente) sia del mancato guadagno di quest’ultimo (il c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno).