Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
L'art. 1344 c.c. disciplina un'ipotesi specifica di causa illecita — e, cioè, quella che colora di sé il contratto, che rappresenta il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Il motivo illecito si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa.
Il motivo, come anticipato, deve essere anzitutto illecito: ciò avviene allorché esso si traduca in una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa ovvero ai parametri dell'ordine pubblico o del buon costume.
I motivi, per rilevare nel senso indicato dall'art. 1345 c.c., devono essere a) comuni a tutte le parti coinvolte nell'operazione negoziale, b) esclusivi e c) illeciti.