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Quali sono le cause dell'illecito di un contratto?

Laura Rossi
Laura Rossi
2025-09-29 03:24:25
Numero di risposte : 28
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Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. L'illiceità del motivo discende dal fatto che esso si traduce in una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa ovvero ai parametri dell'ordine pubblico o del buon costume. Il motivo è illecito quando è connotato da uno scopo diretto ad eludere una norma imperativa, in ragione della stipulazione del contratto.
Danny Ferraro
Danny Ferraro
2025-09-29 03:14:56
Numero di risposte : 29
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Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L'art. 1344 c.c. disciplina un'ipotesi specifica di causa illecita — e, cioè, quella che colora di sé il contratto, che rappresenta il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Il motivo illecito si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Il motivo, come anticipato, deve essere anzitutto illecito: ciò avviene allorché esso si traduca in una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa ovvero ai parametri dell'ordine pubblico o del buon costume. I motivi, per rilevare nel senso indicato dall'art. 1345 c.c., devono essere a) comuni a tutte le parti coinvolte nell'operazione negoziale, b) esclusivi e c) illeciti.
Pericle Mazza
Pericle Mazza
2025-09-28 22:45:34
Numero di risposte : 21
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Il contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La causa illecita comporta di per sé la nullità del contratto così come comportano di per sé la nullità del contratto la illiceità dei motivi e dell'oggetto. La vittima del reato ha infatti comunque il diritto al risarcimento del danno secondo la previsione della norma penale a prescindere dalla impugnazione del contratto. Il contratto contrario a norme imperative è nullo in quanto la violazione della legge comporta un giudizio di dannosità sociale e quindi di meritevolezza della causa, qualificabile essa stessa come illecita. La illiceità del motivo importa la illiceità del contratto quando si tratta di motivo determinante e comune a entrambe le parti. Il contratto è in frode alla legge quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Il contratto contrario al buon costume è nullo ma le prestazioni eseguite non possono essere ripetute. Il contratto è nullo se è diretto ad attuare un fine vietato ne risulta illecita la causa. La nullità presuppone tuttavia che sia il contratto l'oggetto del divieto. Il contratto in frode alla legge è illecito e quindi colpito da nullità.