Quando non è dovuta l'indennità di avviamento commerciale?
Gabriella Lombardo
2025-09-29 15:40:45
Numero di risposte
: 26
quando la disdetta del contratto di locazione è inviata dall’inquilino e non dal locatore;
quando la cessazione della locazione è dovuta a morosità dell’inquilino;
quando l’inquilino sposta l’attività commerciale in un altro luogo;
quando l’attività svolta nell’immobile è di carattere professionale;
quando l’attività svolta nell’immobile non ha natura commerciale, industriale o artigianale oppure non è di interesse turistico;
quando l’attività svolta nell’immobile non comporta contatti con il pubblico;
quando l’immobile è adibito ad attività di carattere transitorio oppure a immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici;
quando il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di rilascio;
il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte.
Sebastiano Rizzo
2025-09-29 14:23:01
Numero di risposte
: 26
L'indennità, non è comunque dovuta nel caso di inadempimento, disdetta, recesso del conduttore, procedure fallimentari e qualsiasi altra ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale da parte del conduttore.
Tale diritto è escluso nel caso di immobili adibiti allo svolgimento di un'attività professionale o autonoma e per esercizi che rigurdano attività transitoria o stagionale.
La normativa in materia riguarda solo le locazioni di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori.
Non si applica invece nel caso di immobili destinati ad attività professionali o autonome, e ad attività di carattere transitorio o occasionale.
Maddalena Barone
2025-09-29 13:26:02
Numero di risposte
: 20
L’indennità di avviamento è prevista esclusivamente nel caso di locazioni commerciali, in particolare nel caso di locazioni di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quindi nei casi di svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, quando la cessazione del contratto di locazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o per disdetta o per recesso del conduttore, quindi generalmente per cause imputabili al locatore.
Tale indennità non è prevista in tutti i casi nei quali non c’è svolgimento di attività che comporta contatti diretti con il pubblico, nonché in relazione ad immobili destinati all’esercizio di attività professionali, di carattere transitorio, complementari e interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali e autostradali, alberghi e villaggi turistici.
L’indennità è esclusa, altresì, quando la risoluzione del rapporto sia dovuta ad una delle procedure fallimentari o ancora per sfratto per morosità, essendo la morosità, in questo caso, un inadempimento del conduttore.
Folco Morelli
2025-09-29 11:55:53
Numero di risposte
: 15
Quando il conduttore decide volontariamente di non rinnovare il contratto.
Se i locali non sono utilizzati per un'attività commerciale o aperta al pubblico.
Quando il conduttore è gravemente inadempiente nei suoi obblighi contrattuali, come in caso di mancato pagamento del canone.