Le violazioni dei provvedimenti dell'autorità comunale emanati in conformità alle leggi ed ai regolamenti al di fuori delle situazioni che legittimano l'adozione delle ordinanze sindacali c.d. contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini - costituiscono illeciti amministrativi, assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a 500 euro, come previsto dalla disposizione dell'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/ 2000.
A norma dell'art. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'obbligo di generale osservanza degli atti regolamentari si accompagna la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di inosservanza.
L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa.
Le violazioni commesse nel periodo successivo all'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 e precedente l'entrata in vigore del citato art. 7-bis sono esenti da sanzione.
Ne consegue che - in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative - sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 e precedente l'entrata in vigore del citato art. 7-bis.